Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale

Compendio

Alla fine del 2022, le autorità competenti svizzere e francesi sono riuscite a concor-

dare una soluzione per l’imposizione del reddito da attività lucrativa esercitata a domicilio nel rispettivo Stato di residenza. Ciò significa che la prassi pragmatica

attualmente in vigore, adottata anche durante la pandemia di COVID-19, può con-

tinuare a essere applicata. I proventi da attività lucrativa conseguiti all’estero con il lavoro a domicilio possono essere tassati nel nostro Paese se alla Svizzera spetta il diritto d’imposizione in virtù di un trattato internazionale e se nella legislazione

interna esiste una disposizione esplicita in materia di imposizione. La presente re-

visione della legislazione garantisce le basi necessarie nel diritto fiscale nazionale.

Situazione iniziale

Negli ultimi anni, nel mercato del lavoro si è sviluppata una tendenza a ricorrere sempre più spesso al lavoro a domicilio, condizionata dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie di comunicazione. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente rafforzato tale inclinazione, soprattutto nel settore terziario.

All’origine di questo progetto legislativo vi sono gli sviluppi internazionali. Tradizionalmente, le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) si fondano sul principio in base al quale il reddito da lavoro è imponibile nel luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa. Il 22 dicembre 2022 la Svizzera e la Francia hanno concordato una soluzione per l’imposizione del reddito derivante dal lavoro a domicilio svolto all’estero. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, tale modalità di lavoro può essere svolta fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale senza che sia messo in discussione il diritto d’imposizione dello Stato in cui ha sede il luogo di lavoro. Un Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (CDI-F; RS 0.672.934.91) ha lo scopo di garantire il disciplinamento previsto.

Contenuto del progetto

Nel quadro della soluzione raggiunta con la Francia in merito all’attribuzione del diritto d’imposizione in materia di lavoro a domicilio svolto all’estero, si tratta essenzialmente di garantire tale diritto anche a livello nazionale. Nell’ambito dell’imposizione alla fonte dei lavoratori che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, l’avamprogetto introduce una base imponibile nazionale per le attività che non prevedono una presenza fisica obbligatoria presso i locali del datore di lavoro svizzero.

Ripercussioni finanziarie

Il progetto ha ripercussioni principalmente sul gettito fiscale dei lavoratori frontalieri provenienti dalla Francia. In base alle normali disposizioni della CDI-F, che sarebbero applicabili senza la soluzione concordata nell’Accordo aggiuntivo e che attribuiscono il diritto d’imposizione dei salari allo Stato in cui viene fisicamente svolto