Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
Dopo la pandemia di COVID-19 è diventato sempre più evidente che il luogo di adempimento del lavoro non è più necessariamente quello in cui ha sede il datore di lavoro. Tale circostanza e la progressiva digitalizzazione avranno un impatto duraturo sul mondo del lavoro moderno, segnatamente anche nei rapporti di lavoro internazionali.
Nella misura in cui è possibile svolgere l’attività professionale indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, quest’ultima potrebbe di norma essere esercitata da casa. Il termine «lavoro mobile» comprende tutte le attività svolte a distanza. In tale definizione rientra qualsiasi forma di organizzazione dell’attività lavorativa non svolta nei locali del datore di lavoro, ma sul territorio dello Stato di domicilio (in particolare lavoro a domicilio all’estero).
L’aumento del lavoro a domicilio ha ripercussioni anche sull’imposizione in ambito internazionale. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) prevedono generalmente che il reddito da attività lucrativa dipendente sia imponibile nello Stato in cui quest’ultima viene fisicamente svolta. Con il lavoro a domicilio, il diritto d’imposizione si sposta dallo Stato in cui è residente il datore di lavoro allo Stato in cui sono domiciliati i lavoratori.
La Svizzera dispone di un numero significativamente maggiore di lavoratori che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera rispetto alla forza lavoro svizzera che svolge un’attività lavorativa nei Paesi confinanti. I lavoratori frontalieri rappresentano la fetta più grande di questi, la stragrande maggioranza dei quali (più della metà) proviene dalla Francia.
In caso di prestazione dell’attività lavorativa indipendentemente dal luogo, in ambito internazionale è prevedibile che la Svizzera subisca una perdita di gettito fiscale a medio e lungo termine, qualora non vengano apportati adeguamenti sia a livello di diritto internazionale (tramite CDI e accordi sull’imposizione dei lavoratori frontalieri) che di diritto nazionale (legislazione fiscale nazionale).
Il 22 dicembre 2022 la Svizzera e la Francia hanno concordato una soluzione per l’imposizione del reddito derivante dal lavoro a domicilio svolto all’estero. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, fino al 40 per cento del tempo di lavoro annuale può essere prestato a domicilio senza che sia messo in discussione il diritto d’imposizione del rispettivo Stato in cui si trova il luogo di lavoro. Un Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 9 settembre 19661 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (di seguito «CDI-F») ha lo scopo di garantire il disciplinamento previsto.