Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine

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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale

19 non è stato possibile raggiungere con l’Austria un accordo amichevole, analogamente a quelli conclusi con altri Paesi confinanti (cfr. n. 1.4), per l’imposizione dei lavoratori che esercitano l’attività lavorativa a domicilio come se avessero continuato a recarsi regolarmente al posto di lavoro come pendolari.

Pertanto, in assenza di una convenzione, le autorità fiscali sangallesi hanno dovuto rimborsare ai lavoratori frontalieri austriaci le imposte alla fonte per i giorni di lavoro prestati a domicilio. Secondo i dati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nel 2019, l’ultimo anno prima della pandemia, si sono recati dall’Austria a San Gallo 8728 lavoratori pendolari frontalieri, i cui salari lordi ammontavano complessivamente a 534 milioni di franchi o a una media di poco più di 61 200 franchi all’anno.

Secondo le informazioni dell’amministrazione delle contribuzioni del Cantone di San Gallo, circa un quarto dei lavoratori frontalieri ha lavorato almeno in parte a domicilio dopo l’inizio della pandemia. Questo ha comportato non solo perdite fiscali ingenti, ma anche un considerevole dispendio supplementare per l’amministrazione e soprattutto per i datori di lavoro. Durante la pandemia, l’autorità fiscale cantonale ha utilizzato uno dei 10,4 posti a tempo pieno per il rimborso dell’imposta alla fonte dei lavoratori frontalieri.

Nel 2020, 9769 lavoratori frontalieri austriaci hanno lavorato in Svizzera durante la pandemia, di cui 730 nel settore pubblico. Ognuno di questi lavoratori frontalieri ha generato entrate fiscali pari a circa 6000 franchi all’anno. A causa del lavoro a domicilio svolto durante il periodo pandemico, l’amministrazione delle contribuzioni del Cantone di San Gallo ha dovuto rimborsare tra i 4,4 e i 5,5 milioni di franchi di imposta alla fonte, il che corrisponde a circa il 7,5–9,5 per cento del gettito complessivo dell’imposta alla fonte.

Se nel diritto nazionale viene creata una base imponibile esplicita per il lavoro a domicilio svolto all’estero, l’attestazione dei giorni di lavoro prestati a domicilio acquisisce grande importanza. A tal fine, la collaborazione tra lavoratore e datore di lavoro appare indispensabile. Pertanto, l’obbligo di rilasciare attestazioni deve essere chiaramente definito anche in vista dell’eventuale scambio di informazioni concordato con l’estero in materia di dati salariali ai fini fiscali. Si può quindi presupporre che il lavoro a domicilio comporti un maggiore onere per gli accertamenti per tutte le parti coinvolte (ovvero per il datore di lavoro, il lavoratore, gli uffici cantonali delle contribuzioni, gli uffici delle contribuzioni dello Stato di residenza). In questo contesto, sembra evidente che l’attestazione da presentare per ogni periodo fiscale all’attenzione delle autorità di tassazione si basi sull’obbligo di comunicare dei terzi sancito nella LIFD e nella LAID.

1.4 Accordi amichevoli con i Paesi confinanti

A causa dei giorni di lavoro prestati nello Stato di residenza estero a seguito della pandemia, il 24 aprile 2020 l’AFC ha dichiarato, in un’informazione alle amministrazioni cantonali dell’imposta alla fonte, che la valutazione ai fini dell’imposta sul reddito dei giorni di lavoro a domicilio prestati all’estero deve avvenire come se i lavoratori interessati fossero ancora fisicamente presenti presso il datore di lavoro in Svizzera. In altre parole: i lavoratori domiciliati all’estero che in precedenza lavoravano a tempo pieno in Svizzera ed erano fiscalmente residenti all’estero, in linea di