Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine

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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale

Art. 129 cpv. 1 lett. e

Il corretto funzionamento del lavoro a domicilio svolto all’estero correlato a normative di diritto internazionale decise tra gli Stati presuppone che i dati salariali siano adeguatamente attestati. A tal fine, oltre all’obbligo già sancito dalla legge come obbligo di comunicare a terzi, occorre fornire alle autorità di tassazione nell’ambito dello scambio di dati la prova dei dati previsti dai rispettivi accordi internazionali. Questi possono includere, in particolare, il reddito, l’importo delle imposte, i contributi alle assicurazioni sociali, la percentuale di lavoro a domicilio o il numero di giorni di lavoro a domicilio, nonché i dati identificativi del contribuente. Menzionando la possibilità di presentare l’attestazione per via elettronica si tiene conto degli sviluppi tecnici nell’ambito degli obblighi di attestazione e di conteggio ai fini dell’imposta alla fonte.

4.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4 cpv. 2 lett. a, abis e f

Lett. a

La modifica è identica a quella della LIFD. Il punto di riferimento è il Cantone.

Lett. abis

Questa nuova disposizione è identica nel contenuto alla norma della LIFD. Il punto di riferimento è il Cantone.

Lett. f

Questa disposizione può essere abrogata. Si rimanda alle spiegazioni relative all’articolo 5 capoverso 1 lettera f LIFD.

Art. 35 cpv. 1 lett. a e h

Lett. a

Come nella LIFD riveduta (art. 91 cpv. 1), anche questa disposizione garantisce come fattore di collegamento economico che il datore di lavoro abbia la sua sede, la sua amministrazione effettiva o il suo stabilimento d’impresa nel Cantone. Allo stesso tempo, la nuova disposizione copre la regolamentazione dei redditi da attività lucrativa dei dipendenti che operano nel traffico internazionale a bordo di una nave o un battello, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale. Inoltre, è stata inclusa l’esclusione del reddito da attività lucrativa dei marittimi a bordo di navi d’alto mare in modo analogo a quanto disposto dall’articolo 91 capoverso 2 LIFD.

Lett. h

Il contenuto essenziale dell’attuale disposizione è ora riportato nell’articolo 35 capoverso 1 lettera a. Questa disposizione può quindi essere abrogata.