Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine

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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale

Stato del luogo di Stato di residenza Particolarità lavoro (Paese confinante) (Svizzera)

Liechtenstein Nessuna imposizione Imposizione Non è previsto alcun ver-

samento compensativo. Convenzione bilaterale

dell’10.7.2015 20 per evi-

tare le doppie imposizioni

/ art. 15 cpv. 4 relativo ai

lavoratori frontalieri, in vi-

gore dal 22.12.2016

Finora non esistono disposizioni generali nelle CDI con i Paesi confinanti che prevedano per il lavoro a domicilio svolto all’estero l’attribuzione dell’imposizione allo Stato in cui si trova il luogo di lavoro.

Solo le disposizioni dei trattati internazionali in vigore con la Germania e il Liechtenstein stabiliscono che il lavoro a domicilio per i lavoratori frontalieri non mette in discussione il loro statuto in quanto tali ai fini fiscali. Il lavoro a domicilio non comporta quindi alcun cambiamento nell’imposizione sopra descritta.

2.2 Accordo aggiuntivo alla CDI con la Francia

Il 22 dicembre 2022 le autorità competenti svizzere e francesi sono riuscite a concordare una soluzione per l’imposizione del reddito da attività lucrativa esercitata a domicilio nel rispettivo Stato di residenza.21 La soluzione negoziata è composta dai seguenti elementi:

• un accordo aggiuntivo alla CDI che disciplina a lungo termine in particolare l’im-

posizione del lavoro a domicilio;

• un accordo amichevole tra le autorità competenti che chiarisce il concetto di lavo-

ratore frontaliero ai sensi dell’Accordo dell’11 aprile 1983;

• un accordo amichevole tra le autorità competenti in merito al periodo transitorio

per tenere conto dei tempi di approvazione dell’Accordo aggiuntivo sia in Svizzera che in Francia (accordo transitorio).

Sulla base dei due accordi amichevoli è stato concordato che, a partire dal 1° gennaio 2023, fino al 40 per cento del tempo di lavoro annuale può essere prestato nello Stato di residenza senza che sia messa in discussione la ripartizione fiscale internazionale. Il limite fissato per il lavoro a domicilio corrisponde a due giorni alla settimana per un impiego a tempo pieno e viene adeguato proporzionalmente per un impiego a tempo parziale. L’accordo amichevole concernente l’Accordo del 1983 è applicabile senza limiti di tempo, mentre il cosiddetto accordo transitorio è di natura temporanea ed è destinato a coprire solo il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 o l’entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo alla CDI. L’accordo

20 RS 0.672.951.43

21 www.sif.admin.ch/sif/it/home/documentazione/comunicati-stampa/medienmitteilungen.msg-id-92381.html