Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
2 Sviluppi sul fronte degli accordi internazionali
2.1 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e accordi sull’imposizione dei lavoratori frontalieri
L’articolo 15 capoverso 1 del Modello OCSE, la cui formulazione è generalmente adottata nelle CDI stipulate dalla Svizzera, stabilisce che i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente (Stato di residenza), a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente (Stato del luogo di lavoro).
Per quanto riguarda gli Stati che non hanno stipulato CDI, invece, sussiste un diritto d’imposizione svizzero indipendente e illimitato in caso di presenza fisica in Svizzera. In questi casi, l’imposizione si basa direttamente sull’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD o sull’articolo 4 capoverso 2 lettera a LAID.
Oltre alle menzionate disposizioni delle CDI, la Svizzera ha concordato con i suoi cinque Paesi confinanti normative specifiche che determinano l’imposizione dei lavoratori frontalieri. La seguente panoramica mostra l’attribuzione del diritto d’imposizione per i redditi da attività lucrativa dipendente:
Stato del luogo di Stato di residenza Particolarità lavoro (Paese confinante) (Svizzera)
Germania Imposizione alla fonte del Imposizione con computo Concerne tutti i Cantoni
4,5 % dei salari lordi al dell’imposta alla fonte
Convenzione bilateralemassimo svizzera
dell’11.8.1971 12 per evi-
tare la doppia imposizione
/ art. 15a relativo ai lavora-
tori frontalieri, in vigore
dal 29.12.1993
Austria Imposizione alla fonte Imposizione con computo Concerne tutti i Cantoni
dell’imposta alla fonte
Convenzione bilaterale del svizzera.
30.1.197413 intesa ad evi-
tare la doppia imposizione L’Austria riceve un versa-
mento compensativo pari
/ nuova normativa per i la-
al 12,5 % delle entrate fi-
voratori frontalieri in vi-
gore dal 2.2.2007 scali derivanti dall’attività
lucrativa dipendente eser-
citata da persone che risie-
dono in Austria e lavorano
in Svizzera.