Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
transitorio consente di lavorare a domicilio durante la fase di approvazione dell’Accordo aggiuntivo.
Per quanto riguarda i diversi requisiti cantonali, la soluzione convenuta con la Francia prevede i seguenti parametri:
• per quanto concerne i Cantoni BE, SO, BS, BL VD, VS, NE e JU, nei quali si
applica l’Accordo del 1983, i due Stati hanno concordato che il lavoro a domicilio svolto all’estero fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro non mette in discussione né lo statuto di lavoratore frontaliero né l’attribuzione del diritto d’imposizione per i redditi da attività lucrativa dipendente allo Stato di residenza del lavoratore. Inoltre, si afferma che anche la base di calcolo per il pagamento compensativo pari al 4,5 per cento della massa salariale lorda non viene intaccata.
• Secondo l’accordo amichevole concernente l’Accordo del 1983, le persone che
superano il limite stabilito per l’esercizio della relativa attività lucrativa a domicilio perdono lo statuto di lavoratore frontaliero e sono di conseguenza soggette alle disposizioni ordinarie della CDI-F (compreso l’Accordo aggiuntivo alla CDI che disciplina a lungo termine in particolare l’imposizione del lavoro a domicilio dopo la relativa ratifica).
• Lo scopo dell’Accordo aggiuntivo alla CDI è quello di mantenere il diritto d’im-
posizione del reddito da attività lucrativa dipendente nello Stato in cui si trova il luogo di lavoro. Tuttavia, il limite del 40 per cento prevede un’adeguata compensazione finanziaria a favore dello Stato di residenza. Inoltre, se il lavoro viene svolto da casa, deve essere applicata una ripartizione fiscale internazionale a partire dal primo giorno di lavoro a domicilio.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
L’avamprogetto crea una base imponibile esplicita di portata generale nel diritto svizzero nell’ambito dell’imposizione alla fonte dei lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Ciò è strettamente correlato agli sviluppi sul fronte dei trattati internazionali per quanto riguarda l’attribuzione del diritto d’imposizione alla Svizzera nell’ambito delle CDI e degli accordi sull’imposizione dei lavoratori frontalieri. Questo parallelismo garantisce, a livello di diritto internazionale e nazionale, che la Svizzera perda il minor gettito fiscale possibile a causa del lavoro a domicilio svolto all’estero. Nella legislazione interna è determinante che il diritto federale preveda una norma generale (art. 5 cpv. 1 lett. abis LIFD e art. 4 lett. abis LAID) che consenta esplicitamente l’imposizione anche se l’attività lucrativa viene svolta senza essere fisicamente presenti in Svizzera.
In sostanza, ciò equivale a un ritorno alla disposizione contenuta nell’articolo 3 numero 3 lettera e del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 194022 concernente la riscossione di un’imposta per la difesa nazionale. Fino all’entrata in vigore della
22 RU 56 2107