Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine

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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale

Il presente progetto legislativo ha un obiettivo principalmente fiscale. La base imponibile contemplata dalle leggi fiscali nazionali garantisce l’esercizio dei diritti d’imposizione previsti dalle CDI e dagli accordi sull’imposizione dei lavoratori frontalieri pertinenti a favore della Svizzera. Il succitato Accordo con la Francia relativo al diritto d’imposizione del lavoro a domicilio svolto all’estero ne rappresenta attualmente un immediato caso d’applicazione.

1.2 Giurisprudenza del Tribunale federale

Secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD) e dell’articolo 4 capoverso 2 lettera a della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano un’attività lucrativa nel nostro Paese. L’articolo 91 LIFD e l’articolo 35 capoverso 1 lettera a LAID prevedono che gli stessi lavoratori siano assoggettati all’imposta alla fonte per i relativi proventi da attività lucrativa.

Generalmente, l’imposizione del reddito da attività lucrativa in Svizzera è possibile soltanto se il diritto d’imposizione della Svizzera non è limitato da un trattato internazionale e se sussiste una fattispecie imponibile anche in virtù del diritto nazionale. Se una CDI o un accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri attribuiscono il diritto d’imposizione alla Svizzera, ma il lavoro non viene fisicamente svolto nel nostro Paese, secondo la giurisprudenza vigente del Tribunale federale la Svizzera non può avvalersi in linea di principio del diritto d’imposizione.

Il Tribunale federale ha affermato per la prima volta questo fatto fondamentale in una decisione del 1° ottobre 20094 (consid. 2.1). Di conseguenza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sarebbero assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano un’attività lucrativa nel nostro Paese. Il fattore determinante dovrebbe essere il luogo in cui è stato svolto il lavoro per il quale la persona percepisce un guadagno. Dunque, secondo il tenore dell’articolo 5 capoverso 1 lettera e LIFD l’assoggettamento limitato all’imposta in Svizzera presupporrebbe una presenza personale (presenza fisica). Nel caso specifico, se l’attività lucrativa per il datore di lavoro svizzero viene esercitata in misura del 40 per cento all’estero con il lavoro a domicilio, questa parte della retribuzione non potrebbe essere tassata a causa della mancanza di una fattispecie imponibile. Il fatto che una persona percepisca un salario da una fonte svizzera (ovvero da un datore di lavoro in Svizzera) per i giorni di lavoro svolti a domicilio nello Stato di domicilio non è quindi sufficiente a garantire un’appartenenza economica.

In una decisione del 25 marzo 2011 il Tribunale federale ha ribadito con un rimando all’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD che l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera presuppone una presenza fisica. La condizione per l’assoggettamento limitato all’imposta sarebbe un’attività lucrativa svolta in Svizzera come luogo di lavoro effettivo. È quindi necessario che il contribuente si rechi in Svizzera per svolgere la

2 RS 642.11

3 RS 642.14

4 Sentenza del TF 2C_215/2009