Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 32 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+

Allegato 8 numero 2.2.9a lettere b-d

BE approva le modifiche. CDCA, COSAC, 5 Cantoni (SZ, FR, TG, VD, GE) e 17 organizzazioni contadine sono contrari alla suddivisione delle riduzioni alle lettere c e d. LU, CCA e 5 organizzazioni ambientaliste bocciano l’abrogazione della lettera b.

Allegato 8 numero 2.9a

Anche questo adeguamento formale relativo alle riduzioni riscuote ampio consenso tra le cerchie contadine. GR, VD, JU e PIOCH fanno notare che è necessario un adeguamento redazionale sostituendo «misure» con «superfici» o «superfici e misure». La sanzione in caso di inosservanza dell’obbligo di consulenza è, da un lato, approvata da VS, dall’altro criticata da SZ, associazioni di contadini e di produttori che la ritengono troppo alta e da BE, AG, pvl, CDPNP nonché da altre organizzazioni che, invece, la ritengono troppo bassa.

Molti Cantoni, organizzazioni contadine e altre organizzazioni chiedono di mantenere un passo che non figurava nell’avamprogetto dell’OPD per il pacchetto di ordinanze agricole 2024 ma che, invece, è contenuto nell’OPD vigente e disciplina le riduzioni in caso di perdita di terreno in affitto.

Allegato 8 numero 3.9a

Anche questo adeguamento formale a seguito dell’accorpamento dell’interconnessione e della qualità del paesaggio nel contributo BR/QP riscuote ampio consenso.

2.3 Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCCL, RS 910.15)

Le disposizioni del nuovo articolo 7a non danno adito a obiezioni di fondo. Soltanto Stähler Suisse SA esige l’abrogazione di questo articolo. CDCA, COSAC e 12 Cantoni sono però scettici sull'adeguatezza dell’importo dell’indennizzo da parte della Confederazione e chiedono che il testo dell'ordinanza garantisca ai Cantoni un indennizzo più elevato o addirittura a copertura dei costi.

2.4 Ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18)

6 Cantoni (BE, GL, FR, SO, VS, NE), CDCA, COSAC e USC approvano, in linea di massima, le modifiche proposte. Servono a mantenere l'equivalenza con le corrispondenti disposizioni dell'UE. In questo modo è possibile eliminare tempestivamente i potenziali ostacoli al commercio.

8 Cantoni (ZH, LU, BS, BL, SH, AR, GR, AG), ACCS, ProCert e Botanica GmbH sono favorevoli complessivamente all’integrazione dell’acquacoltura. In linea di massima anche GE, FiBL, Bio Suisse,

KSA, ASA la approvano, tuttavia ritengono che per la Svizzera non sia opportuno riprendere integralmente il regolamento UE sul biologico.

ProCert e FRC caldeggiano la formulazione di prescrizioni sulla designazione degli alimenti per animali da compagnia.

FiBL, Bio Suisse, USC e USPV sostengono, nell’ambito della selezione vegetale, l’abrogazione dell’articolo 13 capoverso 3bis, sebbene la soluzione proposta non li soddisfi del tutto.

6 Cantoni (ZH, LU, BL, SH, GR, AG) e ACCS chiedono una precisazione all’articolo 1 capoverso 3 affinché sia immediatamente chiaro che in riferimento alla pesca e alla caccia si intendono gli animali selvatici, analogamente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848 (art. 3 n. 2). BE non vuole escludere il settore della produzione di insetti dall'articolo 1 capoverso 3 e ProCert chiede di includere gli insetti nel campo di applicazione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 1 cpv. 2bise 3).

5 Cantoni (LU, BL, SH, GR, AG) e ACCS vorrebbero che all’articolo 4 il termine «integrità dei prodotti biologici» venisse definito in analogia con il regolamento UE nel caso in cui fosse incluso nell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Secondo 3 Cantoni (BL, SH, GR) e ACCS anche il termine «materiale vegetativo di moltiplicazione» dovrebbe essere definito in linea con il regolamento UE.