Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine

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nomica soggettiva del contribuente, ossia la sua ulteriore situazione economica, non viene considerata. Per il resto, gli enti pubblici interessati conservano un ampio margine di manovra per la regolamentazione dei dettagli nella loro legislazione.

Un aspetto centrale è l’uso. L’imposta immobiliare speciale prevista presuppone che l’abitazione secondaria sia destinata prevalentemente a uso proprio. Spetta ai Cantoni stabilire se con ciò s’intende che non sia concessa in locazione o in affitto per la maggior parte dell’anno civile oppure se si applica un criterio diverso. Ad esempio, una possibilità potrebbe essere che le abitazioni secondarie siano considerate locate anche nel caso in cui il proprietario le amministri professionalmente, ossia quando l’immobile è offerto per locazioni brevi di natura turistica, a condizioni usuali di mercato, tramite un sistema di riservazione gestito dall’ente di promozione locale. In tal caso, sarebbe determinante l’intenzione di dare in locazione l’abitazione, mentre la durata effettiva di tale locazione avrebbe un ruolo marginale. L’esperienza indica che le abitazioni secondarie non destinate a uso turistico, che sono utilizzate solamente dal proprietario e dalla sua famiglia, sono occupate in media per 30‒40 giorni all’anno; se l’abitazione secondaria è utilizzata anche da amici e conoscenti, l’occupazione annua si attesta attorno ai 50‒60 giorni. Per contro, le abitazioni secondarie messe a disposizione da offerenti commerciali presentano un’occupazione di 150‒200 giorni15. Sono ipotizzabili anche altri criteri, ad esempio connessi al conseguimento di un determinato reddito locativo.

La disposizione costituzionale accorda margine di manovra agli enti pubblici interessati anche per il calcolo dell’imposta. Non viene dunque indicato quale valore dell’abitazione secondaria debba essere posto alla base della riscossione dell’imposta immobiliare speciale; può trattarsi, ad esempio, del valore di mercato, del valore fiscale lordo sulla base della stima ufficiale o del valore catastale. Possono essere presi in considerazione anche altri parametri; spetta al Cantone stabilire le basi concrete della valutazione.

Per quanto attiene alla sua natura giuridica, l’imposta immobiliare speciale è un’imposta reale. Può essere applicata come imposta immobiliare separata o come supplemento a un’imposta immobiliare già esistente. Ai Cantoni è lasciato margine di manovra anche riguardo a questo aspetto.

Per evitare che l’imposta immobiliare speciale causi un conflitto di norme (in particolare una violazione del principio dell’uguaglianza giuridica secondo l’art. 8 cpv. 1 Cost.), la disposizione costituzionale proposta esclude l’applicazione dei principi costituzionali dell’imposizione fiscale di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. In tal modo, sussistono le condizioni quadro idonee per imporre un onere fiscale maggiore rispetto agli altri immobili. Un’imposta strutturata in questa maniera presenta le seguenti caratteristiche:

 concettualmente è molto simile alle imposte immobiliari già esistenti;

 a seconda dell’aliquota può raggiungere l’obiettivo fiscale prefissato, ossia la

compensazione finanziaria delle perdite causate dalla soppressione dell’imposizione del valore locativo;

15 DTF 140 I 176, consid. 7.6