Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine
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personale del contribuente (situazione debitoria, familiare ecc.). Per quanto attiene agli effetti distributivi all’interno della cerchia dei proprietari di abitazioni secondarie è pertanto fondamentale capire quanto sia stretta la correlazione tra il valore dell’immobile dichiarato e il reddito imponibile o la sostanza residua. Si presume tuttavia che debba sussistere una stretta correlazione, cosicché non dovrebbero risultare variazioni significative tra i proprietari di abitazioni secondarie.
All’interno di questa cerchia, coloro che sono finanziati in ampia misura da terzi si troveranno in una situazione peggiore con la riscossione dell’imposta immobiliare speciale e la contestuale soppressione del valore locativo delle abitazioni secondarie rispetto alla situazione attuale o alla versione del Consiglio degli Stati, poiché gli interessi ipotecari sull’abitazione secondaria non potranno più, in linea di principio, essere dedotti. Questi interessi dovranno eventualmente essere compensati con redditi imponibili di altri valori patrimoniali o semplicemente non potranno più essere fatti valere. Tuttavia, si deve tenere in considerazione il fatto che, soprattutto le persone benestanti, potrebbero adeguarsi alle nuove strutture.
5.3.4 Numero di abitazioni secondarie e tipi di uso
5.3.4.1 Imposta immobiliare speciale
Considerata di per sé, l’imposta immobiliare speciale fa aumentare l’onere fiscale dei proprietari di abitazioni secondarie, riducendo la domanda di tali abitazioni. Ritenuto che il suolo è un bene immobile, si avrebbe una capitalizzazione, che dovrebbe comportare una diminuzione dei prezzi delle abitazioni secondarie.
5.3.4.2 Aspetti connessi con l’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie
Ripercussioni minime sul numero di abitazioni secondarie in caso di neutralità
sotto il profilo del gettito fiscale: se la combinazione dell’imposta immobiliare speciale con la soppressione del valore locativo delle abitazioni secondarie dovesse risultare, perlomeno a lungo termine, neutrale sotto il profilo del gettito fiscale, il passaggio a questo sistema non dovrebbe incentivare oltremodo l’edilizia abitativa. In tal caso, non ci si dovrebbe attendere né una tendenza all’aumento delle abitazioni secondarie né un loro abbandono massiccio (ad es. mediante conversione in abitazioni primarie).
Rispetto al diritto vigente e – in misura leggermente minore – alla versione del Consiglio degli Stati, la riscossione dell’imposta immobiliare speciale e la soppressione del valore locativo delle abitazioni secondarie incentiverebbe maggiormente i proprietari di abitazioni secondarie finanziati in misura massiccia da parte di terzi:
ad ammortizzare l’ipoteca e a ridurre i debiti; o
ad alienare l’immobile a un acquirente che potenzialmente dispone di un capitale
proprio maggiore; o
a concedere più frequentemente in locazione, per un periodo di tempo limitato,
l’immobile destinato a uso proprio in modo da continuare a godere della deducibilità degli interessi su debiti. In tal caso, l’imposta reale avrebbe un certo effetto d’incentivazione prevenendo i cosiddetti «letti freddi».