Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine
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essere utilizzata nei Cantoni e nei Comuni particolarmente toccati dall’abrogazione dell’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie.
5.2.2 Aspetti connessi con l’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie
L’imposta immobiliare speciale accorda ai Cantoni – e ai Comuni mediante la norma di delega – maggiore autonomia rispetto al sistema esistente, che prevede l’imposizione del valore locativo. Tale sistema deve infatti basarsi sui valori locativi di mercato nel rispettivo Comune, mentre i Cantoni e i Comuni, entro eventuali limiti stabiliti dal legislatore federale, potranno fissare liberamente l’aliquota dell’imposta immobiliare speciale. Per quanto attiene all’imposta sul reddito, i Cantoni possono determinare la tariffa solamente per l’insieme degli elementi soggetti all’imposta sul reddito. Inoltre, i Comuni possono modificare la tariffa unicamente mediante il coefficiente d’imposta e non possono influire sulla progressione.
Tuttavia, la soppressione del valore locativo delle abitazioni secondarie avrà ripercussioni importanti solo per un numero esiguo di Cantoni – e al loro interno a loro volta solo per un numero esiguo di Comuni. Sia le cifre dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale sia analisi in merito alle abitazioni secondarie di contribuenti assoggettati illimitatamente alle imposte nei Cantoni di Argovia e Berna indicano che le ripercussioni provocate dalla riforma sarebbero più marcate nei Cantoni di Berna, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Tuttavia, anche Comuni a vocazione turistica in altri Cantoni potrebbero esserne toccati. Inoltre, in considerazione del loro numero di abitanti, i piccoli Comuni potrebbero subire maggiori ripercussioni finanziarie rispetto a quelli di grandi dimensioni.
Considerate le situazioni di partenza a dir poco eterogenee all’interno dei Comuni, il calcolo del volume di entrate che l’imposta immobiliare speciale dovrebbe generare a livello nazionale a seguito della soppressione del valore locativo delle abitazioni secondarie avrebbe una valenza limitata. Con gli esigui dati dei Cantoni di Argovia e Berna (anno fiscale 2019) a disposizione si possono formulare solo considerazioni approssimative:
in presenza di tassi d’interesse bassi, l’imposta immobiliare speciale dovrebbe
fruttare entrate per circa 100 milioni di franchi se con tale imposta s’intende compensare le entrate provenienti dall’imposizione delle abitazioni secondarie, ivi compresa la quota cantonale dell’imposta federale diretta. In caso di tassi d’interesse elevati, invece, non sarebbe necessario conseguire entrate con l’imposta immobiliare speciale se tali entrate fossero previste unicamente ai fini della compensazione;
le entrate provenienti dall’imposta immobiliare speciale non dipendono dal
livello dei tassi d’interesse, mentre il gettito generato dall’imposizione delle abitazioni secondarie dovrebbe dipendere da tale livello;
queste considerazioni non tengono conto del fatto che il Comune del domicilio
fiscale perderebbe il proprio diritto di fissazione dell’aliquota d’imposizione delle abitazioni secondarie, e questo anche per quanto attiene alle abitazioni di va-