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Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine

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vocazione turistica nonché ai Comuni interessati. Per questo motivo vorrebbe anche garantire una compensazione finanziaria ai Cantoni.

I principi costituzionali dell’imposizione fiscale comprendono i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Questo significa che gli oneri fiscali della collettività devono essere sostenuti congiuntamente da tutti i cittadini e che, in linea di massima, situazioni reddituali e patrimoniali analoghe devono essere trattate allo stesso modo dal punto di vista fiscale.

Sebbene già oggi diversi Cantoni prevedano un’imposta immobiliare e dispongano dunque di uno strumento con cui tassare le abitazioni secondarie, come spiegato più sopra il Tribunale federale ha fissato limiti severi per questa imposta; di conseguenza, non sarebbe possibile compensare interamente il calo delle entrate dovuto al cambiamento di sistema. L’importo massimo del 3 per mille attualmente consentito non basterebbe a compensare la perdita sul fronte delle entrate causata dall’abolizione dell’imposizione del valore locativo.

Questo è quanto emerge anche dal già citato parere giuridico della professoressa Madeleine Simonek11, che tuttavia si basa su dati non più attuali: per compensare interamente la perdita di entrate derivante dall’abolizione dell’imposizione del valore locativo sarebbe necessario il 4,7–9,2 ‰ oppure, tenendo conto della diminuzione della quota dei Cantoni sull’imposta federale diretta, il 5,5–11,2 ‰ del valore fiscale lordo del bene immobile. L’Amministrazione federale delle contribuzioni non può però verificare queste indicazioni per mancanza di stime e cifre. Per i proprietari di abitazioni secondarie tale compensazione comporterebbe in ogni caso un ulteriore onere straordinario non giustificabile in considerazione del fatto che altri beni patrimoniali che non generano proventi, come automobili, yacht o aerei, non sono soggetti a un’imposta speciale corrispondente.

Alla luce di ciò, la Commissione propone una nuova disposizione costituzionale. In questo modo intende creare una base che permetta ai Cantoni – oppure, con una pertinente norma di delega nelle leggi cantonali, eventualmente anche ai Comuni – di introdurre un’imposta reale sulle abitazioni secondarie indipendentemente dai principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione nonché dal principio dell’imposizione secondo la capacità economica di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. I Cantoni e i Comuni avrebbero così la possibilità di definire l’imposta sulle abitazioni secondarie in modo da ridurre o persino compensare le perdite causate dal cambiamento di sistema.

Secondo la Commissione, il limite massimo di questa imposta reale non deve essere definito a livello federale. L’introduzione di una simile imposta speciale o l’aumento di un’imposta immobiliare esistente avviene nell’ambito di una procedura legislativa cantonale. La garanzia della proprietà prescritta dalla Costituzione federale dovrebbe imporre alcuni limiti, così da escludere un’imposizione con effetti confiscatori.

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