Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine

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5.3.1.2 Aspetti connessi con l’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie

Ripartizione dei costi di manutenzione dell’immobile in caso di forme miste di

utilizzo: il sistema attuale consente di dedurre interamente i costi per la manutenzione dell’immobile. Anche la versione del Consiglio degli Stati proposta nell’ambito dell’affare 17.400 non cambierebbe la situazione per le abitazioni secondarie, poiché il valore locativo di tali abitazioni resterebbe imponibile.

Tuttavia, se il valore locativo delle abitazioni secondarie fosse soppresso e sostituito da un’imposta immobiliare speciale, come richiesto dalla CET-N, rispetto alla situazione attuale e alla decisione del Consiglio degli Stati potrebbe sussistere un onere amministrativo supplementare nell’ambito della riscossione delle imposte sul reddito nel caso in cui l’abitazione secondaria sia in parte destinata a uso proprio e in parte locata. Infatti, la manutenzione dell’immobile dovrebbe essere suddivisa in una parte deducibile e in una parte destinata all’uso proprio non deducibile.

Il problema della ripartizione dei costi di manutenzione dell’immobile non concerne tuttavia solo le abitazioni secondarie, ma può presentarsi anche per gli immobili abitati durevolmente dal proprietario in caso di cambiamento (parziale o totale) di sistema. Ad esempio, qualora il proprietario disponga di un’abitazione supplementare nello stesso edificio in cui ha il proprio domicilio principale e tale abitazione sia concessa in locazione, l’onere della manutenzione dovrà essere opportunamente suddiviso in caso di cambiamento di sistema.

Ripartizione fiscale intercantonale: non appena sarà soppresso il valore locativo delle abitazioni secondarie, per tali immobili la ripartizione intercantonale resterà necessaria per le imposte sulla sostanza, ma di regola non per quelle sul reddito. Dal punto di vista del contribuente ne consegue una semplificazione, in particolare per le persone residenti all’estero che non hanno familiarità con le particolarità del diritto fiscale locale. Una semplificazione risulterà anche per le abitazioni di vacanza all’estero di proprietà di persone residenti in Svizzera, poiché non dovrà più essere stabilita l’aliquota. Secondo il diritto vigente e la proposta del Consiglio degli Stati sull’imposizione del valore locativo, invece, la ripartizione è necessaria (anche) per le imposte sul reddito.

Se il contribuente è proprietario di un’abitazione secondaria (interamente) destinata a uso proprio, rispetto al diritto vigente e alla versione del Consiglio degli Stati relativa all’affare 17.400 si ha un notevole vantaggio amministrativo, poiché non solo sarà superflua la ripartizione intercantonale dell’imposta sul reddito, ma non dovranno neppure essere allegati alla dichiarazione dell’imposta sul reddito documenti relativi all’abitazione secondaria.

Se considerata singolarmente, l’imposta immobiliare speciale comporta un aumento dell’onere amministrativo, la cui portata dipenderà dalle modalità di attuazione. Tuttavia, se considerata in combinazione con la soppressione del valore locativo delle abitazioni secondarie, in ultimo dovrebbe verificarsi una riduzione di tale onere rispetto alla situazione attuale e alla versione del Consiglio degli Stati relativa all’affare 17.400. Il minor onere amministrativo possibile si otterrebbe sopprimendo il valore locativo delle abitazioni secondarie, senza riscuotere in contropartita un’imposta immobiliare speciale.