Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine
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in quanto disposizione potestativa, i Cantoni possono delegarne la riscossione ai
Comuni. L’imposta immobiliare speciale fornisce pertanto uno strumento anche agli enti territoriali particolarmente colpiti dal punto di vista finanziario dalla soppressione dell’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie.
L’imposta immobiliare speciale potrà essere prevista dai Cantoni solo se il valore locativo delle abitazioni secondarie destinate a uso proprio non sarà tassato dalla Confederazione e dai Cantoni. Soltanto in caso di abrogazione dell’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie e a seguito delle minori entrate che ne derivano per una parte dei Cantoni si giustifica una deroga ai principi di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. Se l’imposizione del valore locativo non sarà abrogata o sarà successivamente reintrodotta, ai Cantoni non sarà consentito riscuotere l’imposta immobiliare speciale.
L’articolo 127 capoverso 2bisCost. prevede la possibilità per il legislatore federale di fissare dei limiti in relazione alle imposte cantonali analogamente a quanto stabilito all’articolo 76 capoverso 4 Cost. per i canoni cantonali per l’utilizzazione delle acque. Il legislatore federale può in particolare stabilire un limite superiore per l’imposta immobiliare speciale. In proposito deve tenere conto del fatto che con questo progetto s’intende ridurre o addirittura eventualmente compensare del tutto le minori entrate connesse all’abrogazione dell’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie. La competenza del legislatore federale in questo contesto non riguarda in particolare le imposte immobiliari riscosse sulle abitazioni primarie e neppure le imposte immobiliari previste sulle abitazioni secondarie per le quali non è possibile derogare all’articolo 127 capoverso 2 Cost.
4.2 Attuazione dell’imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie
Se intenderanno applicarla, ai Cantoni spetterà l’attuazione della norma costituzionale relativa alla riscossione dell’imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie destinate prevalentemente a uso proprio. All’occorrenza e a seconda della delega della competenza, tale imposta potrà essere prelevata dal Comune interessato.
5 Ripercussioni
Per quanto attiene alle ripercussioni finanziarie ed economiche si deve distinguere tra
le ripercussioni causate direttamente dall’imposta immobiliare speciale (di
seguito illustrate ai capitoli «Imposta immobiliare speciale») e
le ripercussioni sull’imposta sul reddito causate segnatamente dalla (mancata)
imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie (di seguito illustrate ai capitoli «Aspetti connessi con l’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie»).