Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine

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considerata ai fini dell’imposizione; inoltre gli eventuali debiti che gravano sul bene immobile non sono presi in considerazione.

Per l’imposta immobiliare non esiste una soluzione armonizzata ai sensi dell’articolo 129 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) e di conseguenza questa imposta non figura nell’elenco delle imposte riscosse dai Cantoni di cui all’articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Si tratta piuttosto di un’imposta reale che viene riscossa sul valore lordo del bene immobile applicando un’aliquota proporzionale. A tal fine non si tiene conto della capacità economica soggettiva del contribuente, ossia della sua ulteriore situazione economica.

Per la determinazione dell’aliquota d’imposta si applicano i limiti costituzionali derivanti dal principio di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.) e dai principi attuativi dell’imposizione fiscale (art. 127 cpv. 2 Cost.). Il Tribunale federale ha più volte ritenuto ammissibili le imposte immobiliari, nel rispetto di chiari limiti8. Secondo il diritto vigente, il limite massimo è quello riconosciuto ai Comuni friburghesi, pari al 3 per mille del valore lordo del bene immobile9.

Essendo riscossa indipendentemente dal tipo e dal grado di sfruttamento del territorio dell’ente pubblico, l’imposta immobiliare non è un’imposta di attribuzione dei costi. In linea di principio, funge soltanto da ulteriore fonte di finanziamento dell’ente pubblico10.

2.2 Necessità di agire e obiettivi

Nonostante l’opposizione del Consiglio degli Stati, la CET-N è ancora fermamente convinta che un cambiamento parziale di sistema nell’ambito dell’imposizione della proprietà abitativa non sia sufficiente. A suo avviso non avrebbe senso, in termini di economia amministrativa, avere due sistemi paralleli, perché in tal modo non si sfrutterebbe il potenziale di semplificazione offerto da un cambiamento di sistema. Ritiene inoltre che un cambiamento parziale e il conseguente diverso trattamento di fattispecie analoghe (proprietà abitativa a uso proprio) siano difficilmente giustificabili dal punto di vista costituzionale. Tra l’altro, regimi fiscali diversi per il domicilio fiscale e l’abitazione secondaria incentiverebbero i proprietari di più immobili a trasferire temporaneamente il proprio domicilio per ragioni fiscali, allo scopo di dedurre i lavori di manutenzione effettuati alla proprietà abitativa da essi occupata al domicilio effettivo. Infine, solo un cambiamento totale di sistema garantirebbe il pari trattamento rispetto all’uso a scopo personale di altri valori patrimoniali che non generano proventi (automobili di lusso, yacht, camper o quadri).

La Commissione non mette in dubbio il fatto che un cambiamento totale di sistema, con la soppressione dell’imposizione del valore locativo anche per le abitazioni secondarie, potrebbe provocare gravi perdite ai Cantoni di montagna e a quelli a

7 RS 642.14

8DTF 96 I 64

9Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht zu Immobiliensteuern, a c. di Martin

Zweifel et al., § 28 Liegenschaftssteuern, n. marg. 112, 1aed., Basilea 2021.

10 Op. cit., n. marg. 221.