Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine
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2.3 Alternative esaminate e opzione scelta
La Commissione ha anche valutato se esistessero dei modi per compensare la perdita di entrate senza modificare la Costituzione federale.
A causa del basso limite d’aggravio, una semplice compensazione mediante un’imposta immobiliare sancita a livello di legge non appare efficace. Inoltre, nei Cantoni a vocazione turistica, ossia Berna, Grigioni, Ticino e Vallese, che saranno quelli maggiormente colpiti, si applica già un’imposta immobiliare. Questi Cantoni non avrebbero quindi alcuna possibilità aggiuntiva di compensare il calo delle entrate.
È stata discussa anche la possibilità di un’imposta di attribuzione dei costi. Una simile imposta è prelevata da un determinato gruppo di contribuenti aventi un legame più stretto con alcune spese della collettività rispetto a tutti gli altri contribuenti o ai quali tali spese devono essere imputate in modo particolare e non può superare l’importo delle spese complessive determinanti. A titolo di esempio si possono citare la tassa di soggiorno, l’imposta sui veicoli a motore, la tassa sui natanti o quella sui cani. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la necessaria delimitazione deve avvenire in base a criteri sostenibili, altrimenti l’imposta violerebbe il principio di uguaglianza giuridica sancito nell’articolo 8 capoverso 1 Cost.12 Tuttavia, nel caso specifico dell’introduzione di un’imposta reale sulle abitazioni secondarie si porrebbe comunque la questione dell’effettiva capacità dei Comuni interessati di attribuire determinate spese a tali abitazioni. Ciò dipende innanzitutto dalla struttura specifica di copertura dei costi dell’autorità fiscale in questione13.
Tra l’altro, nel 2010, dopo aver preso atto del parere giuridico della professoressa Madeleine Simonek, anche il Consiglio federale si era mostrato scettico nei confronti della configurazione concettuale dell’imposta sulle abitazioni secondarie sotto forma di imposta di attribuzione dei costi. Riteneva che una simile imposta non fosse adeguata a compensare completamente le minori entrate che i Cantoni con un elevato numero di abitazioni secondarie avrebbero dovuto sostenere a causa della soppressione dell’imposizione del valore locativo14.
La CET-N ha esaminato anche la possibilità di un aumento isolato dei contributi alla perequazione dell’aggravio geotopografico, ovvero una compensazione tramite la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Anche questa opzione è però risultata problematica: infatti, taluni Cantoni come quello di Berna o del Ticino ricevono pagamenti relativamente bassi a titolo di perequazione dell’aggravio geotopografico, mentre la diminuzione delle entrate dovuta alla soppressione dell’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie non sarà probabilmente del tutto irrilevante. Una compensazione tramite la NPC si è quindi rivelata inefficace.
12 DTF 124 I 289, consid. 3b, 143 II 283, consid. 2.3.2, DTF del 17.3.2021, 2C_434/2019, e www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35837.pdf > pagg. 15‒19.
13 Adriano Marantelli: «Tourismus- und Zweitwohnungsabgaben ‒ eine Bestandesaufnahme», in: Jusletter, 2.2.2015, n. marg. 100, e Anton Alfred Amonn: Besteuerung von Zweitwohnungen, tesi di dottorato, Basilea 1997, pagg. 85‒87.
14 FF 2010 4667, 4685