Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 22 pagine

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6 Aspetti giuridici

In considerazione del principio fondamentale del federalismo (art. 3 Cost., sovranità dei Cantoni), la Costituzione federale stabilisce quali imposte possono essere riscosse dalla Confederazione e i principi che devono essere rispettati. Se un ambito non è contemplato dalla Costituzione federale, i Cantoni possono emanare normative. Compete ai Cantoni, ad esempio, la riscossione di imposte immobiliari; a oggi sono dodici i Cantoni che si avvalgono di questa facoltà. In questo contesto, essi devono tuttavia rispettare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione nonché dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Il presente progetto chiede l’introduzione di un nuovo articolo costituzionale che, consentendo ai Cantoni di derogare ai principi di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost., permetta loro – e con una relativa delega di competenze ai Comuni (sovranità fiscale derivata) – di riscuotere un’imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie destinate prevalentemente a uso proprio.

L’aliquota dell’imposta immobiliare speciale non può essere fissata dai Cantoni a loro discrezione. Affinché l’aliquota sia conforme sotto il profilo costituzionale, i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione pongono una serie di limiti. Centrale in questo contesto è la garanzia della proprietà, disciplinata espressamente nel catalogo dei diritti fondamentali della Costituzione (art. 26 Cost.). Ad esempio, un ente pubblico agisce in violazione della Costituzione se sottrae gradualmente al contribuente il proprio patrimonio privato o singole categorie di beni patrimoniali mediante un’imposizione eccessiva. Allo stesso risultato può condurre anche il cumulo di imposte e tasse varie che il singolo è in grado di pagare solo alienando progressivamente il proprio patrimonio16.

Sinora il Tribunale federale ha rinunciato a indicare un importo preciso dell’aliquota d’imposta per distinguere un onere fiscale consentito da un’ingerenza confiscatoria, poiché a suo parere si devono considerare anche altri criteri, come ad esempio la base di calcolo, il cumulo con altre tasse o la possibilità di trasferire su terzi un’imposta17. In sintesi, la massima istanza constata che non è possibile tracciare un limite generale tra un onere fiscale consentito e un’ingerenza confiscatoria18.

Per la fissazione del limite massimo dell’imposta immobiliare speciale si deve dunque tenere in considerazione la garanzia della proprietà, fermo restando che non esiste un limite determinabile in modo chiaro. Decisive sono infatti le circostanze complessive. La prassi riconosce con riserbo l’esistenza di un’imposizione confiscatoria19. Con l’introduzione dell’articolo 127 capoverso 2bisCost., il legislatore federale potrà porre dei limiti, come già previsto per il canone annuo cantonale per l’utilizzazione delle acque20.

16 St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, a c. di Bernhard Ehrenzeller et al., art. 26, 4a ed., San Gallo 2023.

17 Basler Kommentar zur Bundesverfassung, a c. di Bernhard Waldmann et al., art. 26, 1a ed., Basilea 2015.

18 DTF 106 Ia 342, consid. 6a

19 Fabian Mösching: Massnahmen zur Beschränkung von Zweitwohnungen, tesi di dottorato, Berna 2014, pag. 104.

20 Cfr. n. 4.1