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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
3 Il Consiglio federale decide in merito alle richieste degli Stati partner secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell’Accordo SAI Cripto-attività riguardanti l’utilizzo di informazioni ricevute ai fini dell’accertamento, della riscossione o dell’esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero i della Convenzione del 25 gennaio 198828 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) per le quali tali Stati hanno formulato una riserva di cui all’articolo 30 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
4 Può decidere di chiedere alle autorità competenti degli Stati partner secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell’Accordo SAI Cripto-attività se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento, della riscossione o dell’esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii–iv della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
5 Il Consiglio federale indica gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, ha dato il consenso a proseguire durante un periodo di transizione specificato l’invio di informazioni alla Svizzera senza l’applicazione o il completamento delle procedure migliorate di comunicazione e di adeguata verifica secondo la modifica del …29 dell’Accordo SAI Conti finanziari.
Art. 41bisDisposizione transitoria della modifica del ...
1 Prescindendo dalla sezione I parte A SCC, per ogni conto oggetto di comunicazione che il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica del ...30 dell’Accordo SAI Conti finanziari31 è aperto o detenuto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni da comunicare secondo la sezione I parte A punto 1 lettera b e punto 6bis SCC relative ai ruoli in base ai quali le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di una quota nel capitale di rischio dell’ente devono essere comunicate solo se sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.
2 Le persone residenti fiscali in più di uno Stato possono richiamarsi fino al giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica del ... dell’Accordo SIA Conti finanziari alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale. Dopo l’entrata in vigore della modifica del ... dell’Accordo SAI Conti finanziari, le persone residenti fiscali in più di uno Stato che sono documentate per la prima volta o nuovamente non possono più richiamarsi alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale e devono dichiarare tutti gli Stati nei quali sono residenti fiscali.
28 RS 0.652.1
29RU …
30RU …