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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine

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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finanziario svizzero o del prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione o richiederne la produzione;

b. raccogliere informazioni orali o scritte.

3 Se constata che l’istituto finanziario svizzero o il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

4 Se l’istituto finanziario svizzero o il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.

5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:

a. della qualità di istituto finanziario o di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo gli accordi applicabili e la presente legge;

b. del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 31 cpv. 3

3 L’autorità competente svizzera può, di propria iniziativa, prescindere dalla trasmissione di informazioni a uno Stato partner secondo l’Accordo SAI Conti finanziari24 e il relativo Addendum o sospendere lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con uno Stato partner se:

a. il Consiglio federale, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, ha dato allo Stato partner interessato il consenso a proseguire durante un periodo di transizione specificato l’invio di informazioni alla Svizzera senza l’applicazione o il completamento delle procedure migliorate di comunicazione e di adeguata verifica secondo la modifica del …25 dell’Accordo SAI Conti finanziari e questo periodo di transizione è scaduto; o

b. il Consiglio federale non ha accettato la richiesta di uno Stato partner secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari.

Art. 32 Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

1 È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

a. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l’identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell’accordo applicabile e negli articoli 9–12;

24 RS 0.653.1

25 RU …