Progetto

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui l’offerta di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti a titolo professionale è considerata un’attività commerciale.

Art. 12c Applicazione e sviluppo dell’Accordo SAI Cripto-attività

1 I diritti e gli obblighi dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si fondano, nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI Cripto-attività11, sul relativo allegato e sulla presente legge.

2 Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche del CARF nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.

3 Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:

a. non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per gli utenti oggetto di comunicazione, le persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo e i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione;

b. sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 12d Agevolazioni nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica

I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono ricorrere a prestatori esterni di servizi per ottemperare ai loro obblighi di adeguata verifica; tuttavia restano responsabili dell’adempimento di tali obblighi.

Art. 12e Precisazione degli obblighi di comunicazione

1 Per determinare il valore di un’operazione di pagamento nel commercio al dettaglio il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione converte l’importo in dollari americani applicando il tasso di cambio a pronti.

2 Il Consiglio federale può stabilire le valute nelle quali è possibile effettuare la comunicazione se esse non sono specificate nel CARF.

3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria.

4 Per la comunicazione dei ruoli delle persone oggetto di comunicazione considerate persone che esercitano il controllo si applica l’articolo 10 capoverso 4.

5 Una persona oggetto di comunicazione che è residente fiscale in più di uno Stato, è considerata persona di uno Stato oggetto di comunicazione in relazione a tutti gli Stati oggetto di comunicazione.

11 RS …