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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine

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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

zione: dati concernenti perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale in materia fiscale.

3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

bbis. tenere un registro dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione;

e. infliggere ed eseguire sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale;

4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

b. le categorie dei dati personali e dei dati di persone giuridiche trattati;

c. l’elenco dei dati relativi a perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale;

Art. 25 Obbligo di informazione

1 Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri e i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione degli accordi e della presente legge.

2 L’AFC, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 24 LRD20 e gli organismi di vigilanza di cui all’articolo 43a della legge del 22 giugno 200721 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) possono scambiarsi le informazioni non accessibili pubblicamente di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge o la legislazione federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare dati personali e di dati di persone giuridiche, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD22 e i dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 57r capoverso 2 della legge del 21 marzo 199723 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l’adempimento dei relativi compiti. È fatto salvo l’articolo 40 LFINMA.

Art. 28 Verifiche

1 L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri e dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione.

2 Per chiarire i fatti l’AFC può:

20RS 955.0

21RS 956.1

22RS 235.1

23 RS 172.010