Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 13a Obbligo di iscrizione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-
attività tenuti alla comunicazione
1 Chi diventa un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l’AFC.
2 Nell’iscrizione, il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione indica:
a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all’estero o di una ditta individuale con sede all’estero, vanno indicati il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l’indirizzo della direzione in Svizzera;
b. il suo numero IDI;
c. la natura della sua attività;
d. la data dell’inizio dell’attività;
e. i criteri di collegamento di cui alla sezione I CARF;
f. se è un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
3 Il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve informare spontaneamente l’AFC se cessa di avere la qualità di prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge oppure cessa la sua attività commerciale.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione e della relativa disdetta.
Titolo prima dell’art. 14
Sezione 4: Obbligo di informazione
Art. 14, rubrica
Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 14a Obbligo di informazione dei prestatori svizzeri di servizi per le
cripto-attività tenuti alla comunicazione
1 Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner CARF, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività