Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 12f Precisazione degli obblighi di adeguata verifica
1 I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono adottare misure organizzative adeguate volte a garantire che all’avvio di una relazione d’affari con un utente di cripto-attività sia trasmessa l’autocertificazione.
2 Un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può avviare una relazione d’affari con un utente di cripto-attività in assenza di un’autocertificazione soltanto:
a. se l’utente di cripto-attività è considerato un ente e il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’utente di cripto-attività è una persona esclusa; o
b. in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve aver ottenuto l’autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità; il Consiglio federale definisce i casi eccezionali.
3 Se entro 90 giorni dall’avvio della relazione d’affari con un utente di cripto-attività non dispone delle necessarie informazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell’autocertificazione o, in un caso eccezionale secondo il capoverso 2 lettera b, non dispone dell’autocertificazione, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve interrompere la relazione d’affari con l’utente di cripto-attività o non eseguire transazioni rilevanti su mandato di quest’ultimo fino all’ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 9 LRD12.
Titolo prima dell’art. 13
Sezione 3: Obbligo di iscrizione
Art. 13, rubrica e cpv. 4
Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione
4 Il trustee deve iscrivere un trust secondo l’articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione e della relativa disdetta.
12 RS 955.0