Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:
a. la propria qualità di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione;
b. gli accordi secondo l’articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base di tali accordi;
c. l’elenco degli Stati partner CARF della Svizzera e il luogo di pubblicazione dell’elenco aggiornato;
d. l’utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione degli accordi secondo l’articolo 1 capoverso 1;
e. i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD13 e la presente legge.
2 Se la relazione d’affari con l’utente di cripto-attività è stata chiusa, l’informazione avviene un’unica volta, all’ultimo indirizzo conosciuto.
3 I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione pubblicano sui loro siti Internet un elenco, aggiornato al 31 gennaio del rispettivo anno, degli Stati partner CARF della Svizzera oppure rimandano all’elenco del DFF.
4 Su richiesta, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono una copia delle comunicazioni all’utente di cripto-attività le cui transazioni sono oggetto delle medesime.
Art. 15 cpv. 1bis, 1ter e 2bis
1bis I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all’AFC, entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l’accordo applicabile. Se nel periodo di rendicontazione un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha eseguito transazioni oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all’AFC entro lo stesso termine.
1ter I prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono tenuti a comunicare all’AFC entro lo stesso termine lo Stato nel quale sono assoggettati all’obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I CARF in base al quale sono assoggettati all’obbligo di comunicazione in tale Stato.
2bis L’AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner CARF entro i termini stabiliti nell’accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile. Entro gli stessi termini l’AFC può trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1ter alle autorità competenti degli Stati partner CARF.
13 RS 235.1