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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine

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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

a. a pagamenti derivanti da un obbligo legato ad attività finanziarie commerciali corrispondenti a quelle svolte da un’impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito;

b. alla custodia di valute digitali di banche centrali per titolari di conti che non sono istituti finanziari, enti statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.

9bis Un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qualificato e pertanto un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni stabilite dal Consiglio federale e dispone della relativa conferma da parte dell’amministrazione delle contribuzioni svizzera competente.

Art. 6 e titolo prima dell’art. 7

Abrogati

Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. b

2 Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello SCC nell’allegato dell’Accordo SAI.

3 Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:

b. sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv. 4 e 5

4 Se una persona oggetto di comunicazione è considerata una persona che esercita il controllo o è titolare di una quota nel capitale di rischio in quanto svolge più di un ruolo e secondo le procedure antiriciclaggio è necessario stabilire il ruolo della persona oggetto di comunicazione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione comunica:

a. nel caso di un ente che non è un trust o un istituto giuridico analogo, il ruolo gerarchicamente più rilevante di tale persona oggetto di comunicazione; la rilevanza gerarchica è stabilita secondo l’ordine seguente:

1. persona fisica che controlla l’ente in base alle quote di proprietà che in definitiva le appartengono,

2. persona fisica che controlla in altro modo la persona giuridica,

3. persona fisica membro dell’organo superiore di direzione;

b. nel caso di un trust o di un istituto giuridico analogo, tutti i ruoli di tale persona oggetto di comunicazione, compresi i seguenti:

1. fondatore,

2. trustee,