Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
b. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica degli utenti di criptoattività e l’identificazione degli utenti oggetto di comunicazione e delle persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo menzionanti nell’accordo applicabile e negli articoli 12d e 12f;
c. l’obbligo di iscrizione di cui agli articoli 13 e 13a;
d. l’obbligo di informazione di cui agli articoli 14 capoversi 1 e 3 e 14a capoversi 1 e 3;
e. gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 12e e 15 capoversi 1-1ter;
f. l’obbligo di conservazione di cui all’articolo 17a.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la multa ammonta fino a 100 000 franchi.
Art. 32a Violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC
1 Chiunque viola intenzionalmente l’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC cui sottostanno gli istituti finanziari svizzeri o i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 25 capoverso 1 è punito con una multa fino a 100 000 franchi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la multa ammonta fino a 50 000 franchi.
Art. 35 Reati penali connessi all’autocertificazione
È punito con la multa fino a 10 000 franchi chi, intenzionalmente, non fornisce un’autocertificazione a un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o a un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione o ne fornisce una falsa, non comunica cambiamenti delle circostanze o fornisce false indicazioni in merito.
Art. 38
Abrogato
Art. 39 Competenza di approvazione
1 L’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice i trattati internazionali di sua competenza concernenti l’accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale dei contribuenti conclusi con Stati di cui è prevista l’inclusione nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI Conti finanziari26 o nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell’Accordo SAI Cripto-attività27.
2 Il Consiglio federale decide l’inclusione di uno Stato nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI Conti finanziari o nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell’Accordo SAI Cripto-attività.
26 RS 0.653.1
27 RS …