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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
1. aperto il giorno in cui è data l’applicabilità dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner SCC o successivamente, oppure, se la modifica del … entra precedentemente in vigore, il giorno dell’entrata in vigore di tale modifica o successivamente;
2. aperto il giorno dell’entrata in vigore della modifica del ... o successivamente, se il conto è considerato un conto finanziario solo a seguito dell’attuazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari del ....
2 Abrogato
3 Le definizioni «[Giurisdizione/territorio]» e «[aggettivo che designa la Giurisdizione o il territorio]» nelle sezioni I, IV parti D punto 9 e F punto 1 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività corrispondono a «Svizzera» e «svizzero», con i necessari adeguamenti grammaticali.
4 La data «[xx.xx.xxxx]» nella sezione IV parte D punti 4 e 6 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività corrisponde al giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica del ....
Art. 2a Accordi sulla protezione dei dati
Se l’accordo applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni devono garantire almeno il livello di protezione della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.
Art. 2b Commentari dell’OCSE
Gli accordi applicabili, compresi gli allegati, devono essere interpretati in particolare secondo i relativi commentari7.
Titolo dopo l’art. 2b
Sezione 2: Standard comune di comunicazione di informazioni relative a conti finanziari
Art. 3 cpv. 4 e 9bis
4 Gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1–3 sono considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione in relazione:
6 RS 235.1
7 I commentari possono essere consultati gratuitamente sul sito: www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of Information > Latest Documents > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard.