Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati
1 Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e dai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, nei confronti di tali istituti e prestatori alle persone oggetto di comunicazione spettano i diritti sanciti nella LPD17.
2 Rispetto all’AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti derivanti da errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, le spettano i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa (PA).
3 Se le informazioni trasmesse all’autorità competente di uno Stato partner sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le inoltra all’autorità competente interessata.
Art. 20 Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per
persone fisiche
Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione, i prestatori di servizi per le criptoattività tenuti alla comunicazione e le autorità competenti degli Stati partner utilizzano il numero AVS per la trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.
Art. 22 cpv. 4
4 Può emanare istruzioni. Queste si basano sui commentari dell’OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti, sull’Addendum e sullo SCC compresa la sua modifica o sull’Accordo SAI Cripto-attività19 compreso il CARF.
Art. 23 cpv. 1
1 Per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l’AFC può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, inclusi i seguenti dati personali degni di particolare protezione: dati concernenti perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale in materia fiscale.
Art. 24 cpv. 1, 3 lett. bbis ed e nonché 4 lett. b e c
1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche, inclusi i seguenti dati personali degni di particolare prote-
17RS 235.1
18 RS 172.021
19 RS …