Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 16 pagine
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16 Prescrizione
1 Il diritto alla trasmissione della comunicazione esercitabile nei confronti dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o del prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.
2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la comunicazione che viene portato a conoscenza di un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o di un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
3 Il diritto si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.
Art. 17 Autorizzazione a comunicare
Se in un altro Stato un trust è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo il diritto di tale Stato o è assoggettato in un altro Stato all’obbligo di comunicazione secondo la sezione I CARF in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione per il trust all’autorità competente di tale Stato.
Titolo prima dell’art. 17a
Sezione 5a: Obbligo di conservazione
Art. 17a
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 958f CO14, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari15 o dall’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività16 e dalla presente legge.
Art. 18 Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di
autocertificazione
In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un’autocertificazione secondo l’accordo applicabile e la presente legge deve notificare all’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o al prestatore svizzero di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione.
14RS 220
15 RS 0.653.1
16 RS …