Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine
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modo significativo la posizione aperta autorizzata da Swissgrid per il trading intraday che i gruppi di bilancio commerciali devono chiudere per bilanciare i conti sul mercato. Per poter garantire la stabilità dell’approvvigionamento ad alto livello, la presente regolamentazione fissa 600 MW di potenza installata come valore determinante per la rilevanza sistemica. Inoltre anche il venir meno di un grande gruppo di bilancio è considerato di rilevanza sistemica, poiché Swissgrid lo ritiene equivalente a un’interruzione della produzione.
Pertanto sono ora considerati di rilevanza sistemica anche tutti i responsabili di un gruppo di bilancio che nel corso degli ultimi due anni ha presentato picchi di consumo di almeno 600 MW. A differenza della LAiSE, la presente regolamentazione comprende anche le imprese di diritto pubblico e le imprese che non hanno la loro sede in Svizzera.
Capoverso 2: Poiché non è sempre possibile determinare in anticipo e in modo definitivo la rilevanza sistemica, è stata concessa alla ElCom la possibilità di designare mediante decisione ulteriori aziende del settore dell’energia elettrica come imprese di rilevanza sistemica. La possibilità della ElCom di designare un’impresa di rilevanza sistemica è subordinata al soddisfacimento dei criteri di cui alle lettere a e b.
La lettera a stabilisce che l’impresa deve fornire servizi centrali e sostanzialmente indispensabili per l’economia svizzera o regionale e non sono sostituibili da altri operatori di mercato entro un termine ragionevole per l’economia nazionale. Il venir meno di tali imprese comporterebbe gravi problemi di approvvigionamento con costi elevati per l’economia. A titolo d’esempio, si tratta di imprese che sebbene non soddisfino le condizioni dell’articolo 9a capoverso 1, detengono una quota significativa del parco degli impianti di produzione, assumono la gestione operativa di centrali elettriche di rilevanza sistemica o svolgono altre funzioni di rilevanza sistemica come la gestione dei gruppi di bilancio.
La lettera b numero 1 indica imprese di un gruppo collegate a imprese di rilevanza sistemica (art. 693 Codice delle obbligazioni [CO]7). Tali imprese possono essere collegate a un’impresa di rilevanza sistemica e il loro crollo potrebbe ripercuotersi anche su quest’ultima. In questo senso non ha alcuna importanza che si tratti di una società madre, di una filiale o di una società affiliata dell’impresa di rilevanza sistemica.
Numero 2: Se un’impresa contribuisce in modo significativo all’approvvigionamento elettrico regionale, il suo crollo potrebbe mettere in pericolo l’economia regionale. Sarebbe il caso, in particolare, di un’impresa che fornisce elettricità a numerosi gestori di rete. Se il fornitore viene meno, l’impresa deve acquistare autonomamente le quantità di energia necessarie sul mercato per adempiere ai propri obblighi o coprire il proprio fabbisogno. In una situazione di mercato difficile, ciò potrebbe risultare particolarmente complicato e potrebbe essere addirittura aggravato dal fatto che parte della produzione di un’azienda insolvente del settore dell’energia elettrica non sia più disponibile sul mercato.
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