Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine

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in caso di fallimento o di procedura concordataria, per cui, se necessario, occorrerà una deroga a determinate prescrizioni derivanti dalla legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Le misure BCM assicureranno anche la gestione ininterrotta delle attività di un responsabile di un gruppo di bilancio, in caso di esclusione dalla borsa di quest’ultimo. Data la loro complessità, tali adeguamenti necessitano di più tempo e non sono pertanto presenti nel presente avamprogetto. L’avvio della procedura di consultazione per una revisione separata della legge sull’approvvigionamento elettrico è previsto per l’autunno 2024.

Grazie a tutte queste prescrizioni la Svizzera è in grado di assicurare un approvvigionamento elettrico sicuro e stabile, anche quando la LAiSE non sarà più in vigore. Si prevede che le nuovi basi legali riguardanti la governance, il capitale proprio e la liquidità entrino in vigore al più tardi il 1° gennaio 2027, sostituendo la LAiSE senza soluzione di continuità. Come afferma nel suo messaggio concernente il programma di legislatura 2023–20275 in relazione alla sicurezza e alla stabilità dell’approvvigionamento elettrico della Svizzera, il Consiglio federale ritiene la presente revisione un obiettivo indispensabile.

1.2 Regolamentazione proposta e alternative esaminate

La revisione riguarda i seguenti ambiti:

− misure nel contesto della buona gestione, amministrazione e controllo dell’impresa (cosiddetta good corporate governance) e maggiori obblighi di dovuta diligenza grazie al principio di garanzia;

− verifica che liquidità e capitale proprio delle imprese di rilevanza sistemica siano sufficienti per coprire il rischio d’impresa. Il Consiglio federale ha la competenza di stabilire eventuali requisiti minimi di liquidità e capitale proprio, nel caso in cui le misure intraprese dalle imprese si dimostrino insufficienti.

1.2.1 Requisiti minimi per l’organizzazione e la corporate governance

Nessun membro dell’organo responsabile della direzione generale, della vigilanza e del controllo (in caso di società per azioni: del consiglio di amministrazione) di un’impresa di rilevanza sistemica può essere membro dell’organo responsabile della gestione dell’impresa. Il Consiglio federale può disporre ulteriori requisiti per l’organizzazione e la gestione dei rischi, come per esempio una chiara attribuzione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità nel contesto della gestione dei rischi. L’impresa dev’essere organizzata in modo da essere in grado di identificare, limitare e monitorare tutti i rischi sostanziali.

4 RS 281.1