Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine
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4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202414 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del ... 202415 sul programma di legislatura 2023–2027.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
La revisione della legge proposta contribuisce a garantire la stabilità di sistema nel settore dell’energia elettrica, contribuendo così alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico della Svizzera. In questo senso, il progetto è uno strumento per l’attuazione della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale, con la quale quest’ultimo intende in particolare preservare l’elevata sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Svizzera.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto conferisce alla Confederazione la facoltà di limitare i rischi economici delle imprese di approvvigionamento elettrico di rilevanza sistemica, che sono estremamente importanti per la stabilità del mercato energetico e per la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico della Svizzera. A tal fine, la presente revisione prevede nuovi requisiti per l’organizzazione e la gestione dei rischi, il capitale proprio e la liquidità nonché l’obbligo di garanzia di un’attività ineccepibile. Questi nuovi requisiti sono rivolti solo alle imprese di approvvigionamento elettrico considerate di rilevanza sistemica.
Si pone quindi la questione dell’ammissibilità di tale delimitazione e del diverso trattamento rispetto alle altre imprese di approvvigionamento elettrico. La questione è rilevante soprattutto nell’ottica dei principi di uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e di libertà economica (art. 27 Cost. in combinato disposto con l’art. 94 Cost.). Questi diritti fondamentali prevedono che i concorrenti diretti godano dello stesso trattamento. Secondo il principio di libertà economica, le misure non devono pregiudicare la concorrenza tra concorrenti diretti, ma devono essere neutrali. Questo principio si applica sia alle misure statali che lo rispettano sia a quelle che, pur ammissibili, sono in contrasto con esso.16
14 FF 2024 …,qui ...
15 FF 2024 …,qui ...
16 Vallender / Hettich, San Gallo Commento all’art. 27 Cost., marg. 31.