Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Il numero 3 assicura che siano considerate di rilevanza sistemica anche le imprese che dispongono di una produzione in Svizzera e il cui crollo metterebbe in pericolo l’economia svizzera o regionale.

Art. 9abisOrganizzazione e gestione dei rischi

Capoversi 1 e 2: La nuova regolamentazione adotta i principi delle norme organizzative del settore finanziario. Nel settore finanziario, la distinzione tra direzione generale e gestione nelle grandi imprese ha dimostrato la sua validità. In questo modo la gestione, che spesso si trova sotto pressione in termini di tempo e obiettivi, è accompagnata da un organo indipendente che tiene sotto controllo la strategia generale e la politica di rischio dell’impresa di rilevanza sistemica e può intervenire per indirizzarla. Nel principio le imprese di rilevanza sistemica sono già organizzate di conseguenza. Tuttavia si può supporre che le prescrizioni portino le aziende a considerare in modo ancora più consapevole rispetto al passato il tema del controllo dei rischi (cpv. 3) nel loro ordine del giorno e che la direzione generale se ne occupi in modo regolare e attivo.

Capoverso 3: La gestione dei rischi comprende le strutture organizzative nonché i metodi e i processi volti a definire le strategie di rischio e le misure di gestione del rischio come pure a identificare, analizzare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi, con i relativi rapporti.8 Le imprese devono considerare tutti i grossi rischi che potrebbero portarle al fallimento (mancanza di liquidità e indebitamento eccessivo), in particolare rischi di prezzi di mercato, credito o liquidità. Un esempio di rischio è l’obbligo di corrispondere garanzie molto elevate per i contratti a termine (le cosiddette margin call) a seguito di sviluppi straordinari dei prezzi sui mercati dell’elettricità.

Capoverso 4: La disposizione permette al Consiglio federale di stabilire requisiti più dettagliati per l’organizzazione e la gestione dei rischi delle imprese di rilevanza sistemica. Si può trattare, per esempio, di prescrizioni che invitano il consiglio di amministrazione a convocare un comitato per i rischi indipendente che esamini la gestione dei rischi nell’impresa, stabilisca direttive per l’organizzazione o separi funzioni e ruoli all’interno dell’azienda.

Art. 9aterGaranzia di un’attività ineccepibile

Capoverso 1: Anche il già noto requisito del diritto in materia di mercati finanziari per la garanzia di un’attività ineccepibile è applicato, da una parte, alle imprese di rilevanza sistemica stesse e, dall’altra, alle persone incaricate dell’amministrazione o della gestione dell’impresa. In questo modo, l’organo responsabile della direzione generale, della vigilanza e del controllo sarà composto da persone che collaborano per garantire l’adempimento ottimale dei compiti. L’organo sarà sufficientemente piccolo da consentire un processo decisionale efficiente nonché sufficientemente grande da permettere ai suoi membri di contribuire con competenze, esperienze e conoscenze

8 Finma, Circolare 2017/1, Corporate Governance, Gestione dei rischi e controlli nelle banche, p. 3.