Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine

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Art. 9aseptiesDivieto di esercizio della professione

La definizione del divieto di esercizio della professione è simile a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 33 della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]). Il divieto di esercizio della professione è una sanzione di carattere amministrativo. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui alla sezione 2a, la ElCom può vietare l’esercizio dell’attività di una funzione dirigenziale in seno all’impresa di rilevanza sistemica. Il divieto di esercizio della professione ha carattere preventivo e mira sempre a evitare che le persone interessate violino nuovamente la legge in modo analogo o simile.

Il divieto di esercizio della professione descritto nella sezione 2a diverge dall’interdizione di esercitare un'attività espressa nell’articolo 67 del Codice penale11 (CP), secondo cui può essere pronunciato dal tribunale solo se nell’ambito di un’attività professionale è stato commesso un crimine o un delitto punito con la detenzione per più di sei mesi e se sussiste altresì il rischio di ulteriori abusi. Al contrario, il presente divieto di esercizio dell’attività sanziona una grave violazione delle norme di vigilanza. Questo trattamento più severo è giustificato nella misura in cui, in questo caso, proteggere il corretto funzionamento dell’approvvigionamento di energia elettrica ha la precedenza. Nel caso i cui i destinatari delle decisioni siano domiciliati all’estero, la ElCom deve collaborare con le autorità estere per imporre sanzioni. L’assistenza amministrativa e giudiziaria sono quindi estremamente importanti. Il divieto di esercizio dell’attività può essere imposto per cinque anni al massimo (cpv. 2).

Art. 9aoctiesSanzioni in caso di gravi violazioni delle prescrizioni previste dalla presente sezione

Capoverso 1: Secondo questa disposizione, in caso di gravi violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 9abis–9aquarter, è prevista una sanzione amministrativa. La disposizione lascia volutamente all’autorità di vigilanza ampia libertà nel determinare l’entità della sanzione. Ovviamente la ElCom deve tener conto del principio di proporzionalità. Le circostanze concrete del singolo caso sono determinanti per stabilire l’entità della sanzione. L’importo massimo è raggiunto solo in casi particolarmente gravi.

Secondo il capoverso 2 l’indagine sulle violazioni viene effettuata dalla Segreteria tecnica della ElCom (cfr. art. 5 del regolamento interno del 12 settembre 200712 della Commissione dell’energia elettrica) insieme alla presidenza o alla vicepresidenza. Al termine delle indagini, la ElCom emana una decisione.

Capoverso 3: Per garantire la certezza del diritto ed evitare la prescrizione della violazione, la procedura deve essere avviata entro un termine stabilito. Considerata la gravità delle possibili pene e le difficoltà che possono derivare da un collegamento con l’estero, viene fissato un termine di cinque anni per l’avvio dell’indagine.

10 RS 956.1

11 RS 311.0

12 RS 734.74