Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine
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Capoverso 3: Le imprese di rilevanza sistemica devono presentare alla ElCom i modelli e il relativo attestato di verifica. Nel quadro della sua funzione di vigilanza, la ElCom verifica i modelli e i relativi valori calcolati concernenti il capitale proprio e la liquidità. La verifica della ElCom avviene di regola una volta all’anno. Tuttavia l’autorità di vigilanza è libera di scostarsi dai valori a seconda della sua valutazione della situazione di rischio. Le imprese sono tenute a fornire alla ElCom le informazioni necessarie per la verifica e a mettere a disposizione i documenti necessari (art. 25 cpv. 1). Si tratta in particolare dei dati relativi all’andamento del capitale proprio e della liquidità nel corso dell’anno (per esempio, liquidity-at-risk, value-at-risk in relazione al capitale proprio), alla situazione del debito e alle operazioni commerciali con relative garanzie. Se necessario, il Consiglio federale prevederà obblighi di informazione più dettagliati a livello di ordinanza.
Capoverso 4: La ElCom può definire scenari di rischio che le imprese di rilevanza sistemica devono prendere in considerazione di default per il calcolo del capitale proprio e della liquidità necessari.
Capoverso 5: Il Consiglio federale può introdurre corrispondenti requisiti minimi, come ad esempio un determinato volume di riserve di liquidità o di capitale proprio oppure stabilire la quota minima di capitale o il grado di indebitamento (rapporto tra capitale proprio e debito di terzi). Può altresì prevedere che le imprese effettuino uno stress test del capitale proprio e della liquidità.
Art. 9aquinquiesObbligo di notifica
Affinché la ElCom possa adempiere al suo compito di vigilanza sui requisiti per le imprese di rilevanza sistemica (art. 22 cpv. 2 lett. d), queste ultime sono tenute a informarla in caso di adempimento dei requisiti di cui all’articolo 9a capoverso 1, che le imprese devono verificare annualmente. Naturalmente, a prescindere dalla verifica annuale, la ElCom può ordinare un controllo dei requisiti dell’impresa.
Art. 9asexiesEsenzione in caso di misure equivalenti
Come la LAiSE, la presente regolamentazione prevede la cosiddetta clausola opt-out. Qualora uno o più Cantoni tutelino le imprese di rilevanza sistemica in modo analogo alla presente legge, in un’ottica federale non è necessario che tali imprese siano assoggettate alla presente regolamentazione. Si tratta in particolare di quelle misure attraverso cui il Cantone mette a disposizione dell’impresa interessata i mezzi necessari in caso di problemi relativi al capitale. Nel caso delle imprese di diritto speciale, è possibile che il diritto cantonale o comunale in materia di organizzazione contenga già prescrizioni relative a governance, capitale proprio e liquidità. Secondo il principio di sussidiarietà, anche per queste imprese è previsto che le prescrizioni federali sulle imprese di rilevanza sistemica non vengano applicate. La ElCom decide su richiesta dell’impresa in merito all’esenzione. Nel caso in cui un Cantone (o un Comune) volesse emanare una regolamentazione equivalente, è opportuno che consulti tempestivamente la ElCom in merito all’equivalenza delle misure previste dalla regolamentazione.