Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

provenienti da aree diverse. La grandezza dell’organo è stabilita in base ai requisiti della singola impresa.

A differenza del settore finanziario, le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica non sono soggette ad alcun obbligo di autorizzazione. Pertanto la ElCom non esaminerà la garanzia nel quadro di una procedura di autorizzazione, ma se lo riterrà necessario procederà a chiarimenti di propria iniziativa (art. 22 cpv. 2 lett. d). In linea di massima si può ipotizzare che le imprese di rilevanza sistemica assumano quadri in grado di offrire una garanzia. Essendo un concetto giuridico indefinito, l’esame del requisito della garanzia richiede una decisione fondata su un apprezzamento. Pertanto non si tratta di sanzionare una cattiva condotta, l’esame ha semplicemente carattere preventivo e in questo senso la ElCom ha il compito di verificare i rischi futuri. In effetti la garanzia mancherebbe qualora si temesse che le persone coinvolte possano rappresentare in futuro una minaccia per gli interessi dell’impresa in futuro.

Capoverso 2: Tra i requisiti di garanzia, le persone incaricate dell’amministrazione o della gestione godono di una buona reputazione. La differenza con la garanzia di cui al capoverso 1 consiste nel fatto che la buona reputazione non si basa solo sulle norme vigenti, ma è legata a requisiti morali. Inoltre il giudizio non si basa solamente sugli eventi nel quadro dell’attività dell’impresa, ma anche su eventi in altri settori. Secondo il capoverso 2, le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione devono altresì disporre delle qualifiche necessarie per adempiere ai loro compiti. La formazione, l’esperienza professionale e il relativo riconoscimento delle prestazioni possono costituire criteri di valutazione. Il Consiglio federale emanerà le relative disposizioni esecutive riguardo ai profili richiesti.

Art. 9aquaterCapitale proprio e liquidità

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui le imprese devono disporre di capitale proprio e liquidità adeguati. Tale prescrizione rafforza la solvibilità delle imprese di rilevanza sistemica, affinché siano maggiormente resilienti a qualunque tipo di distorsione di mercato futura. Le imprese devono inoltre disporre di riserve sufficienti commisurate all’attività per poter adempiere ai loro obblighi di pagamento anche in situazioni eccezionali.

Secondo il capoverso 2, le imprese di rilevanza sistemica determinano l’importo dei mezzi necessari (capitale proprio e liquidità) attraverso l’utilizzo di modelli. I modelli descrivono tutti i rischi rilevanti per il capitale proprio e la liquidità nei relativi scenari, come, per esempio, sviluppi estremi dei prezzi sui mercati energetici. Gli scenari di rischio devono essere motivati in modo plausibile nonché documentati e verificati regolarmente in termini di adeguatezza e rilevanza. Le imprese devono sottoporre questi modelli per verifica a una società di audit autorizzata a prestare servizi di revisione conformemente all’articolo 9 della legge del 16 dicembre 20059 sui revisori.

9 RS 221.302