Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine

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Capoverso 4: In considerazione di un possibile collegamento con l’estero, è essenziale che la disposizione si applichi indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso in Svizzera o all’estero.

Art. 9anoviesPubblicazione di decisioni in materia di vigilanza

Capoverso 1: La pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza è una sanzione di carattere amministrativo. Con questo particolare strumento si informano i destinatari circa un comportamento illecito che è stato corretto o che deve essere corretto. L’attenzione non è rivolta alla punizione degli illeciti commessi, bensì alla (ri)creazione della situazione conforme, sottolineando il comportamento legale o illegale (DTF 147 I 57).

In caso di grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza per le imprese di rilevanza sistemica, la ElCom può pubblicare la sua decisione finale in forma elettronica o cartacea non appena è passata in giudicato, indicando il destinatario nella decisione. I dati sull’identità del destinatario della decisione comprendono, per le persone fisiche, il cognome, il nome, l’indirizzo, il luogo di origine e la data di nascita, mentre per le persone giuridiche l’azienda, la sede e l’indirizzo.

Capoverso 2: La decisione finale rappresenta l’accertamento definitivo di una situazione giuridica. Oggetto della decisione possono essere sia strumenti di vigilanza che sanzioni amministrative. La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa e quindi può essere impugnata.

Capoverso 3: La ElCom deve garantire che non siano pubblicate informazioni economicamente sensibili. Tuttavia da questa disposizione non si può dedurre che possa essere negato un accesso a ulteriori dati in virtù della legge del 17 dicembre 200413 sulla trasparenza (LTras). In tal caso, l’accesso alle informazioni deve essere valutato, in particolare, in base all’articolo 7 della LTras, in cui sono elencate in modo esaustivo tutte le eccezioni alla protezione delle informazioni sensibili delle persone interessate (cfr. cpv. 1 lett. g [rivelazione di segreti di fabbricazione o d’affari] e cpv. 2 [protezione della sfera privata]).

Art. 21 cpv. 5 primo periodo

Il primo periodo del capoverso 5 è stato modificato a livello redazionale, in quanto la ElCom è finanziata non solo attraverso le tasse amministrative, ma specialmente attraverso le tasse di vigilanza (articolo 28 e 28a). Inoltre, con la nuova formulazione del primo periodo, si tiene conto anche di tutti i casi in cui le procedure non si traducono in una decisione formale o vengono sospese.

13 RS 152.3