Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

La competenza conferita alla Confederazione dall’articolo 95 capoverso 1 Cost. di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata si è rivelata estremamente ampia. Ne fanno parte prescrizioni dettate da motivi di polizia, come prevenzioni dei pericoli, attività di vigilanza o misure di polizia economica a tutela dell’affidabilità del commercio. I requisiti specifici contenuti nella presente revisione possono essere classificati come prescrizioni sulla prevenzione dei pericoli: ciò riflette, tra l’altro, lo sviluppo dei modelli di business e del ruolo delle imprese di approvvigionamento elettrico di rilevanza sistemica nel commercio di energia elettrica nazionale e internazionale. Di fatto, il fallimento (incontrollato) di un’impresa di rilevanza sistemica ha per definizione effetti insostenibili per l’intera economia e il sistema energetico della Svizzera. Il venir meno di un’impresa tale potrebbe comportare interruzioni dell’approvvigionamento all’interno e all’esterno del Paese. È nell’interesse della Confederazione e degli operatori di mercato garantire un approvvigionamento di energia elettrica ininterrotto. Per questo motivo, la distinzione tra imprese di rilevanza sistemica e non di rilevanza sistemica è conforme al mandato del legislatore sancito dagli articoli 89 e 91 Cost. di proteggere il sistema per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Come base della presente revisione parziale può essere preso in considerazione anche l’articolo 91 capoverso 1 Cost. Oggetto di tale disposizione è il mercato in relazione al trasporto e all’erogazione nel senso di trasporto e distribuzione (secondo la formulazione originaria dell’art. 24quater cpv. 1 a Cost.). La competenza per la regolazione del mercato si riferisce essenzialmente all’infrastruttura. La Confederazione può quindi istituire un monopolio per la trasmissione o il trasporto e di emanare prescrizioni sulle tariffe in relazione al trasporto e all’utilizzo della rete. Inoltre è competente in materia di formazione e controllo delle tariffe, forme giuridiche delle imprese di trasporto e distribuzione di energia elettrica, relativi settori di attività, contabilità, indipendenza e distribuzione di utili ai proprietari nonché di prescrizioni in materia di sicurezza, costruzione e responsabilità civile. In questo contesto anche l’articolo 91 capoverso 1 può costituire una base per la presente revisione parziale.

Le limitazioni della libertà economica derivanti dalle disposizioni proposte sono adeguate e necessarie per limitare i rischi economici delle imprese di approvvigionamento di energia elettrica di rilevanza sistemica. Esse non vanno al di là di quanto si debba ragionevolmente fare per conseguire gli obiettivi perseguiti, sono proporzionate rispetto a tali obiettivi e di regola non pregiudicano l’essenza della libertà economica. Dal punto di vista della parità di trattamento, sono quindi ammissibili in linea di massima regolamentazioni diverse per le imprese di rilevanza sistemica e non di rilevanza sistemica, a condizione che siano giustificate dalla rilevanza sistemica e quindi da criteri oggettivi. La minaccia alla stabilità del mercato energetico e all’approvvigionamento sicuro di energia elettrica della Svizzera che può causare il fallimento di un’impresa del genere è sufficiente per giustificare un intervento mirato. Sulla base della loro importanza economica, risulta inoltre giustificato definire quali concorrenti dirette solo le imprese di rilevanza sistemica ed escludere le altre. Il decreto è quindi conforme alla Costituzione.