Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine

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2.4 Coinvolgimento delle autorità svizzere nel quadro delle dichiarazioni di non riesportazione

Secondo il tenore vigente della LMB (art. 18 cpv. 1 LMB in combinato disposto con l’art. 5a cpv. 2 OMB) gli Stati che acquistano materiale bellico in Svizzera si impegnano a non trasferire tale materiale a uno Stato terzo senza previo consenso del nostro Paese.

Come illustrato nel capitolo 1, il diritto della neutralità stabilisce, oltre al divieto per lo Stato di fornire armi a parti belligeranti e al principio della parità di trattamento delle parti in materia di forniture di armi da parte di imprese private, soprattutto il divieto di favorire militarmente una delle parti.

Nel contesto attuale il diritto della neutralità richiede pertanto l’esistenza di garanzie riguardo al fatto che il materiale bellico proveniente dalla Svizzera non sia fornito a una parte belligerante per il tramite di un Paese intermedio (divieto di elusione).

Secondo la variante proposta dalla maggioranza, tale garanzia consiste nel fatto che il Paese destinatario si impegna durante un termine transitorio di cinque anni a non riesportare il materiale.

Scaduto tale termine il Paese destinatario potrà riesportare il materiale bellico acquistato dalla Svizzera senza più dover chiedere l’autorizzazione delle autorità del nostro Paese. Resterà tuttavia tenuto a verificare autonomamente il rispetto dei criteri di diritto internazionale. Nessuna autorità svizzera sarà pertanto chiamata a decidere dell’utilizzazione ulteriore del materiale bellico: ciò permette di rispettare sia i criteri essenziali della LMB, sia il diritto della neutralità.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Variante proposta dalla maggioranza

La Commissione plenaria ha esaminato le proposte della sottocommissione nella seduta del 17 e 18 giugno 2024. Ha innanzitutto discusso la proposta di non entrata in materia e di stralcio dell’iniziativa dal ruolo, respingendola con 11 voti contro 10 e 4 astensioni. La maggioranza della Commissione ha ritenuto che, a prescindere dagli argomenti di ordine materiale che a suo parere depongono a favore di una modifica della legislazione in materia di dichiarazioni di non riesportazione, il progetto debba essere oggetto di un dibattito pubblico e perciò posto in consultazione. La minoranza ha invece sottolineato l’importanza di non cambiare le regole «a partita in corso», ritenendo problematico nell’ottica del diritto e della politica di neutralità modificare la normativa in materia di non riesportazione a vantaggio di una delle parti coinvolte in un conflitto armato internazionale. Le proposte di non entrata in materia e di stralcio dal ruolo sono state riprese come proposte di minoranza (Hess Erich, Addor, Fridez, Gartmann, Götte, Heimgartner, Hurter Thomas, Tuena, Walliser, Zuberbühler).

La CPS-N ha inoltre deciso, con 10 voti contro 10, 4 astensioni e voto preponderante della presidente, di porre in consultazione il progetto seguente: