Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine
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zioni di armi in casi futuri analoghi in cui un Paese si trovasse in una situazione di legittima difesa a fronte di un’aggressione militare da parte di un altro Stato.
3.2.3 Precisazione dei Paesi beneficiari di una deroga
Infine la CPS-N ha respinto con 16 voti contro 8 senza astensioni la proposta di un nuovo articolo 32a LMB secondo cui il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l’elenco dei Paesi per i quali sono possibili deroghe ai sensi degli articoli 15, 16a e 20 LMB come pure le condizioni alle quali tali Paesi possono beneficiare delle stesse. Per poter essere iscritti nell’elenco, i Paesi in questione devono disporre di un severo regime di controllo delle esportazioni di materiale bellico paragonabile a quello della Svizzera e aver ratificato i principali trattati internazionali di controllo degli armamenti. L’elenco dei Paesi deve essere valutato periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, e il Consiglio federale deve presentare un rapporto sui risultati della valutazione.
Secondo i fautori di questa proposta il rimando all’attuale allegato 2 OMB non è soddisfacente. Tale allegato non è più stato aggiornato dal 1° ottobre 1999 e i criteri che consentono di includervi uno Stato non sono chiaramente definiti. La maggioranza della Commissione ha ritenuto che la proposta limiterebbe troppo il margine di manovra del Consiglio federale; inoltre la fissazione di criteri troppo severi potrebbe avere conseguenze negative per la Svizzera, giacché alcuni nostri partner stretti attualmente non soddisfano pienamente tali criteri.
La proposta è stata ripresa come proposta di minoranza (Fivaz Fabien, Andrey, Candan Hasan, Fridez, Molina, Schlatter, Seiler Graf, Zryd).
4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Articolo 18 capoverso 3 (nuovo)
Il vigente articolo 18 capoverso 1 LMB stabilisce che di regola un’autorizzazione d’esportazione può essere rilasciata soltanto per forniture ad un Governo estero o ad un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo e a condizione che tale Governo dichiari che il materiale non sarà riesportato. Il capoverso 2 prevede un’eccezione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico. Il presente progetto propone un nuovo capoverso 3 concernente la riesportazione9.
9 Fondamentalmente i destinatari finali di esportazioni di materiale bellico possono essere enti statali (ad es. l’esercito o la polizia) oppure non statali (ad es. imprese d’armamento attive nella trasformazione, commercianti, privati). L’articolo 18 capoverso 1 LMB prevede l’obbligo di firmare una dichiarazione di non riesportazione soltanto per i destinatari finali statali. La limitazione di tali dichiarazioni proposta dalla presente iniziativa parlamentare concerne pertanto soltanto le esportazioni verso destinatari finali statali. Alle esportazioni verso destinatari finali non statali si applicano per contro altre regole (ad es. l’obbligo di presentare un’autorizzazione d’importazione e una conferma dell’avvenuta integrazione ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LMB in combinato disposto con l’articolo 5b OMB per le forniture destinate a imprese di armamenti estere o l’obbligo di dichiarare i potenziali clienti di commercianti esteri).