Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine
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terzo è già ricorso in passato a misure repressive nei confronti della popolazione civile.
4.2 Articolo 46 capoverso 3 (nuovo)
La maggioranza propone una disposizione transitoria che disciplina il trattamento delle dichiarazioni di non riesportazione firmate almeno cinque anni prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, in base a cui le stesse sono considerate caduche se il Paese destinatario dichiara a posteriori di impegnarsi a rispettare le condizioni previste per il trasferimento di materiale bellico.
Fondamentalmente l’articolo 18 capoverso 3 PP-LMB non tange il diritto della neutralità, da un lato poiché la dichiarazione di non riesportazione non è uno strumento di neutralità e dall’altro poiché la soluzione proposta non prevede che la Svizzera debba decidere in merito all’utilizzazione del materiale bellico. La neutralità sarebbe chiamata in causa soltanto se il Consiglio federale decidesse l’annullamento di una dichiarazione di non riesportazione nel singolo caso, rischiando in tal modo di violare il principio del pari trattamento. Nemmeno in caso di retroattività il Consiglio federale sarà chiamato a prendere decisioni individuali: la modifica della LMB prevede la limitazione a cinque anni in globo della validità di tutte le dichiarazioni di non riesportazione; trascorso tale termine il Paese destinatario potrà dichiarare il rispetto delle condizioni previste. In tal modo la Svizzera non deciderà, nemmeno in caso di retroattività, l’utilizzo da farsi del materiale bellico, giacché tale decisione spetterebbe al Paese destinatario. In una prospettiva di neutralità va menzionato infine il preambolo della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190715 concernente i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima, secondo cui gli Stati neutrali non possono, per principio, cambiare le regole da loro applicate nel corso di una guerra. Il passo non è tuttavia formulato come obbligo univoco e prevede eccezioni nel caso in cui l’esperienza acquistata dimostri che per lo Stato neutrale è necessario cambiare le regole per la tutela dei propri diritti. Occorre peraltro considerare che il preambolo non è vincolante e che le dichiarazioni di non riesportazione non sono parte integrante del diritto della neutralità, motivo per cui tale principio può essere ritenuto di trascurabile importanza. Lo stesso vale nel caso in cui un conflitto ora in corso lo sia ancora fra cinque anni, cioè nel momento in cui la dichiarazione di non riesportazione diverrà caduca.
5 Ripercussioni
5.1 Sull’economia
Secondo uno studio presentato nel 2023 da BAK Economics AG16 l’attività economica dell’industria svizzera d’armamento e di beni a duplice impiego rappresenta
15 RS 0.515.22
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