Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine
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Art. 18 [Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe]
3[nuovo] Se il Paese destinatario rientra fra quelli di cui all’articolo 17 capoverso 3bis[=Paese incluso nell’all. 2 OMB], la dichiarazione di non riesportazione è ritenuta caduca se sono trascorsi almeno cinque anni dalla sua firma e il Paese destinatario vi si è impegnato a rispettare le condizioni seguenti in caso di trasferimento del materiale bellico a uno Stato terzo:
a. lo Stato terzo non è implicato in un conflitto armato interno o internazionale, eccettuati i casi in cui fa uso del suo diritto all’autotutela conformemente al diritto internazionale pubblico e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha constatato una violazione del divieto dell’uso della forza di cui all’articolo 2 numero 4 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19458; sono parimenti eccettuati i casi in cui, fondandosi su una propria analisi del diritto internazionale pubblico, il Paese destinatario giunge alla conclusione che sono dati gli elementi costitutivi del diritto di autotutela di cui all’articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite e quelli in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ordinato misure secondo l’articolo 42 di detto Statuto che includono l’intervento di forze aeree, navali o terrestri degli Stati membri;
b. lo Stato terzo non viola in modo grave e sistematico i diritti dell’uomo;
c. non esiste un forte rischio che, nello Stato terzo, il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile.
Art. 46 [Disposizioni transitorie]
3[nuovo] Se la dichiarazione di non riesportazione è stata firmata prima dell’entrata in vigore dell’articolo 18 capoverso 3, trascorsi cinque anni dalla firma il Paese destinatario può dichiarare a posteriori di impegnarsi a rispettare le condizioni previste da tale disposizione per il trasferimento di materiale bellico a uno Stato terzo. In tal caso la dichiarazione di non riesportazione è ritenuta caduca con il ricevimento della dichiarazione a posteriori.
La soluzione proposta dalla maggioranza della Commissione prevede di limitare a cinque anni la validità delle dichiarazioni di non riesportazione per gli Stati figuranti nell’allegato 2 OMB, a condizione che essi si impegnino a rispettare determinate condizioni in occasione della riesportazione del materiale bellico svizzero. Una proposta che prevedeva di limitare tale validità a dieci anni (negli articoli 18 e 46) è stata respinta con 18 voti contro 6 e 1 astensione ed è stata ripresa come proposta di minoranza (Fivaz Fabien, Andrey, Fridez, Schlatter).