Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine
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sto implica che il materiale bellico già venduto ed esportato – ad esempio quello interessato dalle domande della Germania, della Spagna e della Danimarca – continuerà a non poter essere trasferito in Ucraina.
La maggioranza ritiene per contro che la clausola retroattiva sia l’elemento chiave del progetto e che alla luce della situazione attuale sia necessario prevedere un allentamento della normativa anche per il materiale bellico già esportato.
Al termine dell’esame la Commissione ha deciso, con 11 voti contro 11, 3 astensioni e voto preponderante della presidente, di mantenere la clausola retroattiva. Questa decisione è avversata da una minoranza (Tuena, Addor, Candinas, de Quattro, Fridez, Gartmann, Götte, Heimgartner, Hess Erich, Hurter Thomas, Walliser, Zuberbühler).
3.2.2 Limitazione generale a cinque anni, senza condizioni
Un’altra variante di minoranza riprende il principio della limitazione a cinque anni della durata di validità delle dichiarazioni di non riesportazione ma lo estende a tutti i Paesi, quindi senza porre condizioni e indipendentemente dal fatto che il Paese destinatario figuri o no nell’allegato 2 OMB. La minoranza ritiene che questa sia la soluzione meno problematica sotto il profilo del diritto e della politica della neutralità, in quanto non prevede alcun effetto retroattivo e tratta allo stesso modo tutti gli Stati. Con questa soluzione, il trasferimento di materiale bellico svizzero ad esempio all’Ucraina sarebbe possibile al più presto cinque anni dopo l’entrata in vigore. Anche questa variante prevede un automatismo, evitando quindi che il Consiglio federale o altre autorità svizzere debbano prendere una decisione.
Più in generale la minoranza è convinta che il regime di riesportazione debba essere liberalizzato considerate le difficoltà che le attuali disposizioni troppo restrittive causano all’industria svizzera degli armamenti, con conseguenze negative per la sicurezza del nostro Paese. A parere della minoranza la presenza in Svizzera di un’industria degli armamenti performante e concorrenziale è essenziale per il mantenimento della neutralità armata, ma il volume di acquisti del solo esercito svizzero non è tale da permettere di conservare una base industriale sufficiente; l’industria dipende pertanto da un contesto generale favorevole, segnatamente anche in materia di riesportazione verso Stati terzi. La minoranza ha citato al riguardo dichiarazioni di Paesi che, in seguito al rifiuto del Consiglio federale di autorizzare il trasferimento di materiale in Ucraina, hanno annunciato di non voler più acquistare armi dalla Svizzera, considerato che non possono disporne liberamente.
Con 16 voti contro 9 la CPS-N ha respinto tale variante, che è stata ripresa come proposta di minoranza (Tuena, Addor, Gartmann, Götte, Heimgartner, Hess Erich, Hurter Thomas, Walliser, Zuberbühler).
La maggioranza della commissione sottolinea che lo scopo della presente modifica non è allentare in maniera generale i regimi di esportazione e riesportazione, ma di creare lo spiraglio che consenta di aiutare l’Ucraina nella situazione attuale in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è in grado di accertare una violazione palese del diritto internazionale. La modifica è inoltre volta a permettere riesporta-