Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine

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La maggioranza ritiene che un termine di cinque anni sia sufficiente per evitare che il diritto della neutralità venga eluso da Paesi che acquistano materiale bellico svizzero con l’intento di riesportarlo.

Gli unici Paesi le cui dichiarazioni di non riesportazione potranno divenire caduche sono quelli figuranti nell’allegato 2 OMB. Si tratta di Stati che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello della Svizzera, che sono membri dei quattro più importanti regimi internazionali di controllo delle esportazioni (l’Accordo di Wassenaar, il Gruppo dei fornitori nucleari, il Regime di controllo delle tecnologie missilistiche e il Gruppo Australia) e che condividono valori paragonabili ai nostri.

La riesportazione da parte di questi Stati sarà sottoposta a talune condizioni, che corrispondono in larga misura a quelle previste dall’iniziativa parlamentare. Il Paese destinatario dovrà impegnarsi a trasferire il materiale bellico soltanto a condizione che lo Stato terzo non sia implicato in un conflitto armato interno o internazionale e non violi in modo grave e sistematico i diritti dell’uomo e che non esista un forte rischio che, nello Stato terzo, il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile.

Il trasferimento a uno Stato terzo implicato in un conflitto armato sarà tuttavia possibile se tale Stato fa uso del suo diritto all’autotutela conformemente al diritto internazionale pubblico. Tale condizione è soddisfatta in tre casi, cioè quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha constatato una violazione del divieto dell’uso della forza previsto dall’articolo 2 numero 4 dello Statuto delle Nazioni Unite o ha ordinato misure secondo l’articolo 42 dello Statuto che includono l’intervento di forze aeree, navali o terrestri degli Stati membri, oppure se, fondandosi sulla propria analisi del diritto internazionale pubblico, il Paese destinatario giunge alla conclusione che siano dati gli elementi costitutivi del diritto di autotutela previsto dall’articolo 51 dello Statuto.

La maggioranza della Commissione propone una disposizione transitoria (art. 46 cpv. 3 del progetto preliminare [PP-LMB]) con effetto retroattivo, onde limitare a cinque anni anche la validità delle dichiarazioni di non riesportazione firmate prima dell’entrata in vigore della presente modifica. In tal modo le dichiarazioni firmate più di cinque anni addietro dagli Stati elencati nell’allegato 2 OMB divengono automaticamente caduche nel momento in cui il Paese destinatario che intende riesportare materiale bellico svizzero dichiara di rispettare le condizioni previste dall’articolo 18 capoverso 3 PP-LMB. Ciò significa che gli Stati che in passato hanno sottoposto al Consiglio federale una domanda di riesportazione verso l’Ucraina di materiale bellico acquisito più di cinque anni prima della data della domanda potranno procedere a una tale riesportazione. La maggioranza ritiene che questa proposta sia giustificata poiché permetterebbe di aiutare l’Ucraina in una situazione di palese violazione del diritto internazionale e a fronte del fatto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è bloccato a causa del veto di uno dei membri permanenti.

La Commissione ritiene che in un’ottica di neutralità sia indispensabile garantire che la Svizzera non debba prendere decisioni nel singolo caso, dato che ogni coinvolgimento delle autorità svizzere nel processo avrebbe ripercussioni sulla neutralità, persino se si limitasse alla conferma o verifica che la situazione in uno Stato terzo è