Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine

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armamenti dell’esercito con la produzione svizzera, la disponibilità in Svizzera di determinate tecnologie chiave resta importante per evitare una dipendenza totale unilaterale e mantenere una certa sovranità.

La limitazione temporale delle dichiarazioni di non riesportazione permetterebbe di rassicurare i principali partner della Svizzera e contrastare l’erosione della STIB. Eventuali danni d’immagine per la Svizzera possono ripercuotersi negativamente sulle visite, lo scambio di informazioni e progetti di cooperazione con partner importanti, precludendo all’esercito svizzero la possibilità di acquisire nuove esperienze e partecipare a esercitazioni e cooperazioni volte a rafforzare la nostra capacità di autodifesa. Il nostro Paese dipende peraltro da una collaborazione reciproca fruttuosa e basata sulla fiducia in materia di sicurezza per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, anche in beni non militari. In quest’ottica il fatto di delegare, decorsi cinque anni, agli Stati secondo l’allegato 2 OMB la decisione su un’eventuale riesportazione sulla base di valori condivisi e criteri convenuti in anticipo può essere considerato un elemento atto a rafforzare la fiducia.

La modifica della LMB qui proposta potrebbe infine dare luogo a reazioni da parte di Stati che ritengono che essa vada a loro scapito.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 107 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)17, che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico. Va considerato anche l’articolo 54 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza per gli affari esteri.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non viola alcun trattato o impegno di diritto internazionale. In particolare, è conforme agli impegni della Svizzera per quanto riguarda il Trattato del 2 aprile 201318 sul commercio delle armi.

Visto che limitano a cinque anni la validità delle dichiarazioni di non riesportazione, tutt’e tre le varianti proposte con il presente rapporto garantiscono che non possa aver luogo una fornitura indiretta di materiale bellico svizzero a una parte belligerante per il tramite di un Paese destinatario (cfr. n. 2.3).

Inoltre, i criteri da rispettare previsti dalla variante proposta dalla maggioranza e dalla relativa variante in subordine non si fondano sul meccanismo «Unire per la pace». Quest’ultimo avrebbe permesso a un Paese destinatario di trasferire il mate-

17RS 101

18 RS 0.518.61