Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine

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ve parlamentari volti a modificare le disposizioni in materia di riesportazione. Il 24 gennaio 2023 la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) ha depositato l’iniziativa parlamentare 23.401 e la mozione 23.3005. La prima (nota anche come «Lex Ucraina») si prefiggeva di modificare l’articolo 18 LMB in maniera che le dichiarazioni di non riesportazione decadessero qualora fosse accertato che la riesportazione in Ucraina avveniva in relazione alla guerra russo-ucraina; la modifica sarebbe stata dichiarata urgente e sarebbe rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2025. L’iniziativa è stata accolta con 14 voti contro 11 dalla CPS-N ma respinta dalla commissione omologa del Consiglio degli Stati (CPS-S) e in seguito pure dal Consiglio nazionale. Anche la mozione 23.3005 chiedeva una modifica dell’articolo 18 LMB affinché il Consiglio federale potesse annullare una dichiarazione di non riesportazione nei casi in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avesse constatato, mediante risoluzione, una violazione del divieto dell’uso della forza previsto dal diritto internazionale o qualora l’Assemblea generale delle Nazioni Unite avesse constatato con una maggioranza di due terzi una violazione di tale divieto (quest’ultima procedura è nota come meccanismo «Unire per la pace»3), salvo che vi si opponessero interessi preponderanti di politica estera della Svizzera. La mozione è stata parzialmente accolta dal Consiglio nazionale ma respinta dal Consiglio degli Stati.

Anche il Consiglio degli Stati si è attivato. Il 3 febbraio 2023 la CPS-S ha depositato l’iniziativa parlamentare 23.402 che mirava a limitare, a talune condizioni, la durata di validità delle dichiarazioni di non riesportazione: in primo luogo la limitazione temporale si sarebbe applicata soltanto alle dichiarazioni firmate dai Paesi figuranti nell’allegato 2 OMB, tra cui in particolare Germania, Francia, e Italia, ma anche USA e Giappone4; in secondo luogo i Paesi destinatari avrebbero dovuto impegnarsi a non riesportare materiale bellico svizzero in Paesi coinvolti in un conflitto armato interno o internazionale o verso Stati terzi che violano in maniera grave i diritti umani o in cui vi sia rischio che il materiale venga impiegato contro la popolazione civile, fermo restando che l’esportazione sarebbe stata ammessa in uno Stato coinvolto in un conflitto che si avvalesse del suo diritto di autodifesa conformemente al diritto internazionale. Inoltre l’iniziativa parlamentare prevedeva che le dichiarazioni di non riesportazione firmate più di cinque anni prima dell’entrata in vigore della modifica della LMB sarebbero state dichiarate nulle. L’iniziativa parlamentare è stata esaminata a più riprese dalle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, dopodiché il Consiglio degli Stati le ha dato seguito, mentre il Consiglio nazionale ha definitivamente deciso di non dare il proprio consenso.

Degne di menzione sono anche le mozioni 22.3557 e 22.3692. La prima, presentata dal consigliere agli Stati Thierry Burkart, chiedeva di modificare la LMB prevedendo la possibilità di rinunciare completamente alla dichiarazione di non riesportazione in caso di fornitura a Paesi che condividono i nostri valori e hanno un regime di controllo delle esportazioni analogo al nostro (Stati elencati nell’allegato 2

3 Cfr. n. 2.3.1.

4 Stati elencati nell’allegato 2 OMB: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda EIRE, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Repubblica Ceca, Svezia, Spagna, Ungheria, USA.