Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine

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Queste tre eccezioni si basano su altrettanti elementi dello Statuto delle Nazioni Unite illustrati qui appresso. L’articolo 2 capoverso 4 impone agli Stati membri di astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. L’articolo 51 conferisce agli Stati membri che siano vittima di un attacco armato il diritto di autotutela individuale o collettiva fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Conformemente all’articolo 41 il Consiglio di sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni; se ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali.

Lett. b

Secondo la lettera b, lo Stato terzo non deve violare in modo grave e sistematico i diritti dell’uomo. Il Consiglio federale ha definito tale nozione nel citato messaggio sull’iniziativa correttiva11, specificando che le violazioni del diritto internazionale pubblico cogente sono considerate in ogni caso una violazione grave. Rientrano nel diritto internazionale cogente in particolare il divieto del ricorso alla forza, della tortura, del genocidio e della schiavitù, i grandi principi del diritto internazionale umanitario e tutte le garanzie della Convenzione europea del 4 novembre 195012 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e del Patto internazionale del 16 dicembre 196613 relativo ai diritti civili e politici alle quali non si può derogare nemmeno in caso di emergenza. Per i diritti umani che non rientrano in questa cerchia ristretta del diritto internazionale cogente, la soglia per ritenere che una violazione sia grave è posta più in alto. Le violazioni dei diritti umani sono considerate sistematiche quando sono premeditate o seguono metodiche analoghe. Sono violazioni sistematiche dei diritti umani per esempio la persecuzione e la tortura istituzionalizzata od organizzata degli oppositori politici, la pena corporale legalizzata per punire delitti o la restrizione delle garanzie di procedura fondamentali fissate dalla legge, come pure la repressione violenta, coordinata e ripetuta, di riunioni pacifiche.

Lett. c

Secondo la lettera c si deve poter escludere un forte rischio che nello Stato terzo il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile. Anche questa nozione è stata definita dal Consiglio federale nel messaggio sull’iniziativa correttiva14, secondo cui il rischio è da considerarsi forte quando il materiale bellico è adatto per l’impiego contro la popolazione civile e vi sono indizi concreti di un impiego di questo tipo, per esempio perché il destinatario finale o un attore analogo nello Stato

11FF 2021 623, pagg. 33–34

12RS 0.101

13 RS 0.103.2

14 FF 2021 623, pag. 34