Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine

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conforme alle condizioni che vincolano il Paese destinatario intenzionato a trasferire materiale bellico svizzero verso tale Stato. La limitazione automatica a cinque anni permette di evitare che il Consiglio federale e altre autorità federali debbano intervenire nel processo decisionale.

La soluzione secondo cui un Paese intenzionato a trasferire materiale bellico in uno Stato terzo coinvolto in un conflitto potrà valutare autonomamente se la situazione corrisponde a un caso di autotutela ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite permette di rendere possibili tali trasferimenti anche in assenza di una risoluzione del Consiglio di sicurezza che constata una violazione del divieto dell’uso della forza. Tale è la situazione attuale dell’Ucraina, che pur essendo indiscutibilmente vittima di un’aggressione contraria al diritto internazionale si vede confrontata con una situazione di stallo del Consiglio di sicurezza dovuto al veto della Russia. Questa «valutazione autonoma» permette inoltre di rinunciare all’applicazione di meccanismi del tipo «Unire per la pace», che non sono diffusi a livello internazionale e la cui applicazione potrebbe avere conseguenze indesiderate.

La maggioranza della sottocommissione ritiene che limitando la validità delle dichiarazioni di non riesportazione a cinque anni per gli Stati elencati nell’allegato 2 OMB si possa creare un’eccezione atta a gestire casi come quello ucraino, caratterizzati da una violazione palese del diritto internazionale, senza porre in forse il regime di riesportazione in quanto tale. La maggioranza è infatti convinta che ad appena due anni di distanza dall’inasprimento della LMB derivante dall’iniziativa correttiva non sia opportuno allentare oltre misura tale regime. La maggioranza è consapevole del fatto che questa soluzione implica per la Svizzera una certa perdita di controllo, ma la ritiene accettabile poiché gli Stati dell’allegato 2 OMB applicano regimi di controllo delle esportazioni simili al nostro e condividono i nostri valori.

3.2 Varianti respinte

3.2.1 Variante senza effetto retroattivo

Una minoranza respinge la proposta della maggioranza ed è fondamentalmente contraria a una modifica della LMB allo stato attuale delle cose. In subordine ha tuttavia elaborato proposte per il caso in cui la modifica dovesse ciononostante essere adottata. La CPS-N ha discusso tali proposte in occasione delle sedute del 17 e 18 giugno 2024.

La minoranza ritiene in particolare che la clausola di retroattività non sia compatibile con il diritto della neutralità e che non sia ammissibile adeguare disposizioni di legge nel corso di un conflitto e per di più a favore di una delle due parti belligeranti, violando gli obblighi sanciti dal diritto della neutralità, in particolare il principio del pari trattamento, come pure la tradizione svizzera in materia di neutralità. Non da ultimo, a parere della minoranza modificare le condizioni relative a contratti già conclusi è contrario alla prassi commerciale.

La minoranza propone pertanto che la limitazione automatica della validità delle dichiarazioni di non riesportazione a cinque anni si applichi, fermi restando i criteri previsti dall’articolo 18 capoverso 3 PP-LMB, soltanto alle transazioni future. Que-