Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine
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La LMB contiene varie deleghe di competenza che autorizzano il Consiglio federale a prevedere procedure agevolate per l’ottenimento dell’autorizzazione o eccezioni all’obbligo di autorizzazione: tali deleghe sono previste agli articoli 15 capoverso 2 (autorizzazione per attività di mediazione), 16a capoverso 2 (patente di commercio), 17 capoverso 3bis(autorizzazione d’esportazione e transito) e 20 capoverso 3 (autorizzazione per il trasferimento di beni immateriali o il conferimento di diritti sugli stessi beni). Già oggi il Consiglio federale prevede agevolazioni ed eccezioni per gli Stati Schengen e per gli Stati figuranti nell’allegato 2 OMB.
La prima condizione posta dall’articolo 18 capoverso 3 PP-LMB è che il Paese destinatario figuri nell’allegato 2 OMB, la seconda che dalla firma della dichiarazione di non riesportazione siano trascorsi almeno cinque anni.
Affinché una dichiarazione di non riesportazione sia considerata caduca, dev’essere adempiuta una terza condizione, secondo cui all’atto della firma della dichiarazione di non riesportazione il Paese destinatario deve essersi impegnato a trasferire il materiale soltanto alle condizioni cumulative di cui alle lettere a–c del capoverso 3.
Lett. a
La lettera a prevede che lo Stato terzo che riceve il materiale bellico non può essere coinvolto in un conflitto armato interno o internazionale. Queste nozioni sono state definite dal Consiglio federale nel messaggio del 5 marzo 202110 concernente l’iniziativa correttiva e il relativo controprogetto indiretto: nel commento all’articolo 22a capoverso 2 D-LMB si puntualizza che un conflitto armato interno sussiste in caso di ricorso alla violenza armata tra autorità governative e gruppi armati organizzati o tra simili gruppi all’interno di uno Stato. Perché si possa parlare di un conflitto armato interno, le ostilità devono raggiungere una certa intensità e i gruppi armati devono presentare un grado minimo di organizzazione. Si è in presenza di un conflitto armato internazionale nel caso di un ricorso alla forza armata tra Stati, cioè di un intervento militare di organismi statali, come le forze armate di una parte in conflitto, o di un gruppo armato sotto il controllo di una parte statale in conflitto.
Al principio del non coinvolgimento in un conflitto armato interno o internazionale si può derogare nei tre casi seguenti:
– lo Stato terzo fa uso del suo diritto all’autotutela conformemente al diritto internazionale pubblico e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha constatato una violazione del divieto dell’uso della forza previsto dall’articolo 2 numero 4 dello Statuto delle Nazioni Unite;
– il Paese destinatario, fondandosi su una propria analisi del diritto internazionale pubblico, giunge alla conclusione che sono dati gli elementi costitutivi del diritto di autotutela previsto dall’articolo 51 dello Statuto; o
– il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ordinato misure secondo l’articolo 42 dello Statuto che includono l’intervento di forze aeree, navali o terrestri degli Stati membri.
10 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» e il controprogetto indiretto (modifica della legge sul materiale bellico), FF 2021 623, pagg. 32 e 33.